Era stato licenziato alcune settimane dopo che si era sposato, ma ha fatto ricorso chiedendo il reintegro e il tribunale civile di Vicenza gli ha dato ragione in applicazione di una legge del 1963, nata di fatto all’epoca con un intento, non dichiarato, a difesa delle lavoratrici, che vieta i licenziamenti dal momento delle pubblicazioni a un anno dopo il matrimonio. Nella decisione, il giudice scrive che la previsione contenuta nella norma di 44 anni fa “sembrerebbe applicabile esclusivamente alle lavoratrici, nulla disponendo in ordine ai lavoratori. Il tribunale ritiene che si tratti di un silenzio normativo integrante una lacuna della disciplina, da colmare per via interpretativa”.

Il lavoratore era stato licenziato sulla base della recessione di un contratto di outsourcing con una società consortile che avrebbe fatto venir meno il servizio di cui si occupava. La sentenza – come riportano alcuni quotidiani locali – risale al maggio dello scorso anno, ma costituisce di fatto una novità perché riguarda un dipendente uomo. Nelle motivazioni viene sottolineato come dopo il 1963 sia entrato in vigore il codice delle pari opportunità, ma anche altre norme che impongono di fatto di non operare distinzioni tra lavoratori e lavoratrici. Da qui, l’interpretazione verso una applicazione del “periodo protetto” anche allo sposo.

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