Sarebbero dovuti partire l’1 maggio come stabilito dalla legge di Bilancio. Invece l’avvio dell’Anticipo pensionistico (Ape) volontario slitterà di qualche settimana. Mentre l’Ape social (quello gratuito e riservata ad alcune categorie svantaggiate) si potrà chiedere, con tutta probabilità, dalla fine della prossima settimana, intorno al 5 maggio. Infatti il decreto sull’anticipo volontario non è ancora stato firmato dal premier Paolo Gentiloni e quello sull’Ape social è appena rientrato al Palazzo Chigi dal Consiglio di Stato e va quindi corretto tenendo conto delle valutazioni fatte dai giudici amministrativi prima di essere registrato alla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Intanto i lavoratori precoci si preparano alla manifestazione del prossimo 11 maggio a Roma per chiedere una riforma delle pensioni che contempli per tutti la ‘quota 41’, ossia l’uscita a qualsiasi età anagrafica, ma con 41 anni di contributi.

Novità sull’Ape social: franchigia di un anno per chi ha fatto lavori gravosi – Una novità importante riguarda proprio Ape social e lavoratori precoci (quelli che hanno iniziato a lavorare prima del compimento del 18esimo anno di età) ed è inserita nel testo della manovra bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile. Facciamo un passo indietro. Nell’ultima legge di Bilancio si stabiliva che potessero accedere all’anticipo i lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’Ape social, avessero compiuto i 63 anni di età, fossero in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e svolgessero attività lavorative ‘gravose’ da almeno 6 anni in via continuativa, per le quali fosse richiesto un impegno tale da renderne particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento. Oppure i lavoratori che avessero raggiunto i 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, ma solo in caso avessero lavorato per 12 mesi prima del 19esimo anno di età. All’articolo 54 della manovrina però è stato inserito un correttivo, come chiesto dai sindacati: una franchigia di 12 mesi sia per i contribuenti che chiederanno l’Ape social, sia per i precoci. In pratica i 6 anni di attività gravose dovranno essere stati svolti negli ultimi 7 anni, anziché nei 6 che precedono il momento della decorrenza dell’Ape social o del pensionamento anticipato con 41 anni di contributi (nel caso dei lavoratori precoci). In questo modo non perderà il diritto al pensionamento anticipato anche chi negli ultimi sei anni abbia avuto un periodo di inattività, a patto che il lavoro gravoso sia stato svolto “nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”. Resta il vincolo che l’attività gravosa debba risultare ancora svolta.

L’avvio dell’Ape volontaria slitta – Slitterà almeno alla metà del mese l’avvio dell’Ape volontaria. Dopo la firma di Gentiloni, bisognerà attendere anche in questo caso il parere del Consiglio di Stato e, per rendere tutto davvero attuabile, occorrerà fare i conti con banche e assicurazioni, per le quali si sta elaborando una convenzione. Modifiche in corsa a parte, facciamo il punto su ciò che finora si sa sui requisiti e sui costi. L’anticipo pensionistico volontario è un prestito erogato ogni mese da una banca ai lavoratori che non hanno ancora maturato i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, ma possono scegliere di percepirlo, a patto che abbiano compiuto i 63 anni di età, siano in possesso di almeno 20 anni di contributi e maturino il diritto alla pensione entro 3 anni e 7 mesi. Non solo: la pensione attesa deve essere di importo non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, al netto della rata di ammortamento dell’Ape. Dati alla mano: nel 2017 la rata mensile della pensione minima ammonta a 501,89 euro, quindi l’importo non può essere inferiore a 702,65 euro.

Fino al 90% dell’assegno se si lascia il lavoro con meno di un anno di anticipo – L’Ape volontario non sarà calcolato in base alla futura pensione, ma all’importo di pensione maturato al momento della domanda. Un criterio che varrà anche per i coefficienti di trasformazione della quota contributiva della pensione: saranno quelli vigenti al momento della domanda e non alla data di maturazione dei requisiti pensionistici come annunciato in un primo momento. Questo perché gli adeguamenti legati alla speranza di vita (e la conseguente rideterminazione dei coefficienti) non permettono di stabilire quali saranno quelli vigenti dal 1° gennaio 2019, data per la quale è fissato il nuovo adeguamento. In base al testo del decreto attuativo in uscita, inoltre, la misura massima dell’assegno che è possibile richiedere è pari al 90% della pensione calcolata al momento della domanda se l’anticipo è richiesto per meno di 12 mesi. Il limite scende all’85% se l’anticipo è per un periodo che va dal 12 ai 24 mesi, all’80% tra i 24 e i 36 mesi o al 75% se si chiede per più di 36 mesi. L’importo dell’Ape volontario sarà determinato al netto dell’Irpef dovuta solo per il reddito da pensione, compresa l’addizionale regionale ma esclusa quella comunale, applicando le detrazioni fiscali vigenti alla data della certificazione del diritto da parte dell’Inps. Un limite è rappresentato dal peso delle rate dell’anticipo che, sommato con eventuali altri debiti (ad esempio un mutuo per la casa o un altro prestito bancario), non deve superare il 30% della pensione, altrimenti l’Ape non può essere concessa.

Il tasso di interesse sarà variabile – A seconda dei mesi di anticipo richiesti e dell’ammontare dell’Ape, l’incidenza media della rata sulla pensione, per ogni anno di anticipo, si attesterà tra il 4% e il 4,5%. Sulla restituzione dell’Ape nei 20 anni successivi al pensionamento verrà applicata una detrazione del 50% sui costi di interessi e assicurazione. Per quanto riguarda il Tasso annuo nominale, per sapere a quanto ammonta bisogna attendere di conoscere i contenuti della convenzione con le banche. Ma sembra molto probabile, visto il progressivo aumento dei tassi, che sia superiore al 2,5% ipotizzato dal governo delle slide dello scorso novembre. Il tasso di interesse sarà fissato una volta sottoscritto il contratto di finanziamento, ma potrà variare nel tempo sulla base degli andamenti del mercato. Si prevede un aggiornamento ogni tre mesi. Per facilitare il coinvolgimento delle banche è stato previsto nella manovra correttiva che gli istituti di credito possano cartolarizzare i finanziamenti per l’Ape. Al Tan, infine, vanno aggiunti il costo per la commissione di accesso al fondo di garanzia e quello dell’assicurazione contro i rischi di premorienza, necessaria per evitare che il debito rimanente passi agli eredi se il pensionato muore.

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