Otto classi di rischio sismico e due soli metodi di diagnosi, con un peso maggiore al sistema semplificato con l’obiettivo di incentivare anche i piccoli interventi. Queste alcune delle novità apportate dall’assemblea plenaria del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ieri ha approvato all’unanimità ‘Le linee guida per la classificazione sismica delle costruzioni’ che i professionisti dovranno seguire per valutare la sicurezza degli immobili prima e dopo gli interventi di adeguamento antisismico. Il documento ora dovrà essere adottato entro il 28 febbraio, scadenza prevista dalla legge di Stabilità 2017, con un decreto del ministero delle Infrastrutture. L’unica strada perché possano essere applicati anche i bonus superiori a quello del 50%, al momento l’unico assegnato, era di fatto quella della classificazione che, però, non sarà a costo zero per chi vuole accedere agli incentivi e per chi compra o vende un immobile.

IL NUOVO DOCUMENTO SULLE LINEE GUIDA – Rispetto alle bozze precedenti è stata confermata la linea generale, nonostante nel corso delle riunioni del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ci sia stato un dibattito molto acceso che rischiava di rallentare i lavori. A fine gennaio è stato proprio il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, dopo un incontro con il presidente dell’Ance Gabriele Buia, a imporre ritmi serrati per arrivare all’approvazione e a costituire un nuovo tavolo tecnico con membri della commissione organizzata dall’organo del Governo presieduto da Massimo Sessa e componenti del gruppo che aveva scritto la prima versione delle linee guida. Il documento finale è di 12 pagine.

LE CLASSI DI RISCHIO – Una delle novità riguarda le classi di rischio degli immobili. Saranno otto. Rispetto alle bozze circolate anche nelle ultime settimane, infatti, sono state introdotte le classe ‘A+’ e ‘G’. Il documento fornisce le indicazioni a cui i professionisti dovranno attenersi per determinare le classi e certificare il miglioramento ottenuto dopo un intervento di adeguamento antisismico. Tre, dunque, le fasi: diagnosi dell’immobile, progettazione dell’intervento di messa in sicurezza e misurazione del nuovo livello di rischio. Sul fronte incentivi fiscali, si può arrivare al 70 o all’80% a seconda che l’intervento porti l’immobile a una o a due classi di rischio inferiore. Si arriva, invece, al 75 e dell’85% se l’adeguamento riguarda parti comuni di edifici condominiali. Con le linee guida si chiede di determinare le classi di un immobile confrontando l’indice di rischio di perdita attesa annua (parametro che tiene conto dei costi di ricostruzione) e quello di salvaguardia della vita. Bisognerà, così, procedere con una valutazione di sicurezza per lo stato limite di danno (SLD) e per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) che dipende anche dalla PGA, la Peak ground acceleration che misura l’intensità di un terremoto in una singola area geografica. La classe di rischio sarà attribuita in funzione del peggiore di questi due parametri, sia allo stato di fatto sia per quello che si prevede nel progetto. L’analisi, dunque, riguarderà sia la vulnerabilità dell’edificio che quella del sito di costruzione.

DUE METODI PER DETERMINARE LE CLASSI – Il primo documento delle Linea Guida prevedeva, poi, l’utilizzo di tre metodi per la determinazione delle classi: semplificato, convenzionale e avanzato. La bozza definitiva, ne prevede solo due, ma si punta soprattutto su quello semplificato, basato su meccanismi rapidi e ispirati ai rilievi della Protezione civile negli scenari di emergenza. L’idea è quella di creare una procedura meno costosa, che invogli i cittadini a mettere in sicurezza i loro fabbricati anche con piccoli interventi, come le catene utilizzate a sostegno degli edifici in muratura o la ristrutturazione di un tetto. Questo metodo, dunque, dovrebbe essere quello impiegato con più frequenza e, a questo scopo, partirà una campagna di formazione per i professionisti e sarà costituita una commissione di monitoraggio all’interno del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Le linee guida, inoltre, sono riservate agli edifici di civile abitazione ‘non tutelati’ e non soggetti a particolari vincoli. Non si applicano, quindi, a quelli storici per i quali dovranno essere definite apposite Linee Guida.

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