Il premio di maggioranza del 40 per cento può andare. Ma non si può assegnare con il ballottaggio, soprattutto perché può essere vinto da qualsiasi forza politica, anche se al primo turno ha preso percentuali potenzialmente molto basse. Quanto ai capilista bloccati sono legittimi nel caso dell’Italicum da una parte perché le liste dei candidati sono brevi e dall’altra perché l’elettore può comunque dare due preferenze. Di certo il Parlamento ora dovrà fare una legge elettorale che garantisca maggioranze parlamentari omogenee. E’, in sintesi, quanto scrivono i giudici della Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza sull’Italicum, il sistema dichiarato parzialmente incostituzionale il 31 gennaio. Le 99 pagine di motivazioni sono state scritte dal giudice relatore Nicolò Zanon e sono state firmate dal presidente della Corte Paolo Grossi.

Parlando della legge che il Parlamento si appresta a discutere – tra decine di proposte, molte lentezze e scaricando tutta la responsabilità proprio sui giudici di cui hanno atteso il giudizio – la Corte Costituzionale sottolinea che l’esito del referendum del 4 dicembre ha confermato l’assetto basato sulla “parità di posizione e funzioni delle due Camere”. Per questo gli alti magistrati ricordano che la Costituzione, è vero, che “non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici“, ma “esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee“. Le stesse parole, quasi alla lettera, pronunciate durante la crisi politica del governo Renzi e poi nel discorso di fine anno da uno che di leggi elettorali se ne intende, cioè il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, padre del vecchio sistema (il Mattarellum) e – da giudice – tra coloro che nella Consulta hanno bocciato il Porcellum.

Il ballottaggio
Proprio al Porcellum, peraltro, i giudici si riferiscono per censurare (e cassare) uno degli aspetti dell’Italicum, cioè il ballottaggio, una modalità – scrive la Corte – che determina una “lesione” perché per come è (era) pensata la legge approvata su spinta di Matteo Renzi “il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità”. Per questo tale premio deve essere vincolato all’esigenza costituzionale “di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto”. Tra l’altro, ricorda la Consulta, quella legge violava la Costituzione perché “una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno”.

In questo senso “l’effetto distorsivo” che si produce nella rappresentatività del voto è “analogo”, dicono i giudici, a quello che era stato individuato dalla stessa Corte Costituzionale quando ha bocciato l’Italicum, tre anni fa. E i giudici rispondono anche all’obiezione che in molti hanno fatto dopo la pronuncia della sentenza di fine gennaio: e allora il ballottaggio della legge elettorale per le Comunali? Non c’entra niente, dice la Consulta, perché in quel caso l’elezione avviene in maniera diretta e riguarda una carica monocratica, una situazione ben diversa “dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale”. Sarebbe invece costituzionale, secondo alcune prime letture, un sistema di doppio turno uninominale di collegio (esattamente come in Francia), ma probabilmente anche con apparentamenti tra primo e secondo turno.

Il premio di maggioranza
Non è in dubbio
la possibilità di prevedere un premio di maggioranza. Però questo premio non deve essere eccessivo. Questo il ragionamento della Consulta. “Ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi – dice la sentenza – purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa”. Ed è per questo che la soglia del 40 per cento per l’attribuzione del premio “non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività” “con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale”.

I capilista bloccati
Poi i capilista bloccati che molti (tra questi M5s e sinistra Pd) vorrebbero eliminare perché farebbero di una quota di parlamentari un gruppo di nominati. Ma nell’Italicum per la Consulta i capilista bloccati sono legittimi, mentre non lo erano nel Porcellum La differenza tra le due leggi si appoggia su tre aspetti definiti “essenziali”: le liste in questo caso sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; l’unico candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); l’elettore può, infine, esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista”. Nel Porcellum non c’era alcun margine di scelta, nell’Italicum invece c’è. Non solo, la Corte sottolinea c’è da considerare un altro aspetto: il ruolo che la Costituzione stessa affida ai partiti “quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale”. E i capilista ne sono espressione.

Le multicandidature
Infine le multicandidature che restano valide. Ma cade la norma che consentiva al candidato di scegliere, a urne chiuse, in quale collegio essere materialmente eletto. La Corte l’ha giudicata “irragionevole” perché viola il principio d’uguaglianza e della personalità del voto. Sopravvive il criterio del sorteggio per la scelta. Ma è la stessa Corte a dire che questa non è la regola più adeguata. Spetta al “legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori”.

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