È stata archiviata la doppia inchiesta sul Tap. Per il gip Cinzia Vergine non c’è alcuna irregolarità né nell’iter procedurale né nell’avvio del cantiere del gasdotto che collegherà l’Azerbaijan all’Italia, approdando nel Salento, sulla spiaggia di San Foca. Accolta in pieno, dunque, la richiesta avanzata dai pm della Procura di Lecce, Angela Rotondano e Cataldo Motta, di chiudere una volta per tutte il capitolo giudiziario sulla mega infrastruttura della multinazionale svizzera. Sul registro degli indagati erano stati iscritti i nomi di Clara Risso, legale rappresentante di Tap Italia; Michele Mario Elia, country manager della società; Gilberto Dialuce, direttore generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico; la stessa società Trans Adriatic Pipeline.

Tre le questioni principali sollevate negli esposti del Comune di Melendugno e del comitato No Tap Salento. La prima: la necessità o meno di rispettare la normativa sul rischio di incidenti rilevanti. Per il gip, la Direttiva Seveso “non può intendersi applicabile al gasdotto Tap in esame”. E questo perché, a suo avviso, l’infrastruttura non può essere tecnicamente assimilata ad uno “stabilimento”, requisito fondamentale, e poi perché i quantitativi di gas contenuti sono inferiori al limite di 50 tonnellate. Stando ai calcoli fatti dalla stessa società, sono un pelo al di sotto: 48,6 tonnellate.

Basta ciò per evitare di passare dalla cruna dell’ago Seveso. Tuttavia, lo stesso gip, come già fatto dai consulenti tecnici della Procura, mette le mani avanti: si “consiglia il rispetto sostanziale e non solo formale di tale valore massimo, sicché il permanere dell’esclusione dell’opera dal campo di operatività della normativa Seveso va costantemente assicurato attraverso il costante monitoraggio della permanenza nel tempo della condizione indicata”. Non a caso, il giudice dispone, “in via prudenziale”, l’attivazione di un “sistema di monitoraggio della pressione del gas con registrazione dei valori misurati, con individuazione/predisposizione di soglia d’allarme e sua pronta comunicazione alle amministrazione che possono essere interessate all’evento”.

Seconda questione: regolarità delle autorizzazioni rilasciate e del relativo procedimento, ciò per cui sono pendenti anche un appello al Consiglio di Stato e un ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Regione Puglia. Per il gip, “l’iter autorizzativo si è svolto nella più assoluta linearità e legittimità” e “non si ravvisa alcuna condotta penalmente rilevante”.

Terzo nodo: avvio effettivo del cantiere entro il 16 maggio 2016, data da rispettare necessariamente, pena la decadenza dell’autorizzazione unica. In quei giorni, Tap aveva installato tre piccole recinzioni e stava eseguendo indagini archeologiche e ricerca di ordigni bellici. Il giudice sposa la tesi dei pm, la stessa di Mise e multinazionale: quelle attività bastano per configurare l’inizio lavori. Nel decreto che dispone l’archiviazione, non si fa alcun cenno, invece, all’informativa dei carabinieri del Noe di Lecce, per i quali non c’era alcuna attività lavorativa in corso alla data del 17 maggio.

Articolo Precedente

Disastri naturali e danni economici, quanto costano le catastrofi nel mondo

next
Articolo Successivo

Veneto, guai a disturbare cacciatori e pescatori

next