Il 7 ottobre 2016 arrivò l’assoluzione, oggi il giudice per l’udienza preliminare di Roma motiva la sua decisione: “Appare evidente che eventuali errori” nelle “dichiarazioni giustificative non sono suscettibili di rivestire alcuna rilevanza in questa sede penalistica potendo tutt’al più costituire indice di un sistema organizzativo improntato a imprecisione e superficialità“. Marino era accusato di peculato e falso in relazione a 56 cene pagate con la carta di credito del Campidoglio. Il gup Pierluigi Balestrieri scrive che “in altri termini, tenuto conto del modello ‘ricostruttivo’ adottato dallo staff del Marino in vista della predisposizione dei giustificativi relativi alle cene da questi offerte con la carta di credito, modello ispirato ad approssimazione, posto che le relative occorrenze erano state per lo più genericamente desunte dalla disamina dell’agenda istituzionale del primo cittadino, e intempestività, posto che, specialmente nel primo periodo, i giustificativi erano stati formati a distanza di mesi rispetto a tali occorrenze, non sembra – si legge nelle motivazioni – consentito attribuire a detti giustificativi alcuna valenza probatoria in funzione dell’accertamento della finalità eventualmente privatistica perseguita dal medesimo”.

Per il magistrato, inoltre “non sembra consentito desumere, da consimili dichiarazioni giustificative, l’evidenza di una spesa compiuta per fini non istituzionali, trattandosi, per l’appunto, di dichiarazioni approssimative e intempestive, e dunque connotate da inevitabili errori, imprecisioni e/o discrasie“. Ma non solo. “Deve osservarsi che tutte le cene in questione (e quindi tutte le relative dichiarazioni giustificative) avevano superato il vaglio dell’Ufficio del Cerimoniale, della Ragioneria Generale e, indirettamente, quello della Corte dei Conti, la quale non aveva svolto in proposito rilievi di sorta”. Di conseguenza per il gup, l’ex primo cittadino è da considerare “assolutamente estraneo” anche all’ipotesi di falso, sostenuta dalla Procura. Secondo il giudice, infatti, “l’intero procedimento di contabilizzazione delle spese di rappresentanza è stato gestito allo staff di Marino, senza che questi ne avesse specifica contezza; potendo soltanto al riguardo formularsi l’ipotesi, penalmente irrilevante, anche se ‘amministrativamente’ non del tutto commendevole, che il medesimo si fosse, puramente e semplicemente disinteressato della problematica, di cui peraltro non poteva non avere generica conoscenza, ritenendola secondaria e affidandola, per l’appunto, alle cure del personale amministrativo”.

“La lettura delle motivazioni ha confermato quanto da noi sostenuto sin dall’inizio e cioè che il professor Marino non ha mai utilizzato risorse pubbliche per finalità private, ma semmai più volte si è verificato il contrario – commentano gli avvocati Enzo Musco e Franco Moretti – . La sentenza esclude altresì qualunque coinvolgimento e qualunque consapevolezza del professor Marino rispetto alla falsità delle firme apocrife a suo apparente nome apposte in calce a tutti i giustificativi di spesa. Esclude altresì in maniera altrettanto categorica la sussistenza del peculato con riferimento a tutte le cene contestate: sia rispetto alle sette di iniziale attenzione mediatica sia rispetto alle ulteriori quarantanove successivamente aggiunte nel corso delle indagini. Le motivazioni partono “dall’esame dell’imputazione di truffa (la vicenda della onlus Imagine, ndr) ed esclude categoricamente nel merito sia potuto venire a conoscenza di quei marchingegni che l’hanno determinata e della quale ha beneficiato il Pignatelli. L’onestà di Marino – concludono i difensori – è stata dimostrata con abbondanza di argomenti e siamo pertanto pienamente soddisfatti”.

Articolo Precedente

Expo, proroga delle indagini di sei mesi sul sindaco Sala per l’inchiesta sulla Piastra

next
Articolo Successivo

Calabria, sequestrati 100mila euro all’ex governatore Scopelliti. Moglie indagata per riciclaggio

next