Venerdì 16 dicembre è un giorno da segnare in rosso sul calendario. È una di quelle scadenze fiscali in grado di mettere in agitazione l’Italia intera: vanno pagate le tasse sulla casa. Ebbene, sì. Nonostante l’abolizione delle tasse sull’abitazione principale e le relative pertinenze, ci sono 25 milioni di italiani che devono versare la seconda rata di Imu (l’Imposta municipale unica che nel 2012 ha sostituito l’Ici) e Tasi (il tributo che copre le spese relative ai servizi indivisibili come l’illuminazione o la manutenzione delle strade) sulle seconde case o se si possiede un unico immobile ma non ci si abita.

Con una piacevole novità: dopo anni di caos, cambiamenti di nomi e di aliquote, l’anno si chiude senza novità sul pagamento. Confermate, dunque, la riduzione del 25% per chi affitta gli immobili a canone concordato e del 50% per chi concede le case in comodato ai figli o genitori (il contratto deve essere registrato e il familiare, anagraficamente residente, deve utilizzarlo come abitazione principale). Niente più Imu sui terreni di proprietà di agricoltori e imprenditori del settore. Ecco chi e come deve pagare il doppio balzello e le attenzioni da prestare nella compilazione per evitare un salasso non dovuto.

Esentati dall’Imu – Sono esentati i proprietari delle abitazioni principali non di lusso, cioè non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a patto che abitino nella casa. Senza il requisito anagrafico, ed anche se non si possiedono altri immobili, si deve infatti pagare come se fosse una seconda casa sia l’Imu che la Tasi. Esenzione accordata al proprietario se sull’immobile c’è un diritto di usufrutto, il diritto di abitazione del coniuge superstite o se è stato assegnato dal giudice all’ex coniuge: in questi caso titolare dell’obbligo fiscale è, infatti, chi ha il diritto di utilizzare l’immobile.
Dispensati sono poi i fabbricati rurali strumentali, le case popolari, le abitazioni di housing sociale e quelle assegnate dalle cooperative indivise ai soci o agli studenti, l’immobile non di lusso appartenente a personale di polizia, forze armate o vigili del fuoco, le case possedute da soggetti ricoverati in permanenza in casa di cura purché l’immobile non risulti locato e solo se la delibera comunale prevede espressamente l’assimilazione all’abitazione principale.

Esentati dalla Tasi – Rientrano i terreni agricoli e le abitazioni principali. Se la casa è affittata l’inquilino deve pagare una quota della Tasi (tra il 10 e il 30% a seconda di quanto previsto dalla delibera comunale. A Roma, ad esempio, è pari al 20%), ma solo se non ha residenza e dimora abituale nell’immobile. Altrimenti non deve nulla. Mentre il proprietario pagherà comunque solo la quota a lui spettante senza sobbarcarsi quella dell’inquilino e senza l’obbligo di preoccuparsi di fornirgli i dati.

Quanto si dovrà pagare – In linea di massima, l’importo da versare sarà pari a quello dell’acconto di giugno, salvo in qualche Comune particolarmente virtuoso. Anche per il 2016, infatti, il governo ha bloccato le aliquote relative ai tributi locali del 2015 (se non in caso di dissesto finanziario), per cui le amministrazioni hanno avuto solo la possibilità di ridurre le imposte ma non di ritoccarle al rialzo. Per verificarlo, basta andare sul sito del ministero dell’Economia. In ogni caso tutte le città campionate dalla Uil – nel consueto rapporto elaborato dal Servizio Politiche Territoriali – si sono limitate a riconfermare le aliquote dello scorso anno. Conti alla mano, secondo la Uil, il 16 dicembre gli italiani sborseranno 10,1 miliardi di euro con il costo medio del saldo di Imu e Tasi su una seconda casa che sarà di 535 euro, con punte di oltre mille euro nelle grandi città. È il caso, ad esempio, di Roma (1.032 euro), Milano (1.020 euro) e Bologna (1.019 euro). Valori più contenuti ad Asti (290 euro), Gorizia (291 euro) e Catanzaro (330 euro).

La soglia minima di pagamento – Il pagamento delle imposte locali, comunque, non è dovuto nel caso in cui l’importo complessivo da versare al Comune per tutti gli immobili posseduti sia inferiore ai 12 euro, fatta salva la possibilità per i comuni di fissare importi più bassi.

Come si paga l’acconto di Imu e Tasi – Come al solito, si applicano le stesse regole di calcolo per determinare la base imponibile data dal valore catastale rivalutato del 5% (in altre parole bisogna moltiplicare la cifra per 1,05) e poi moltiplicato per un coefficiente variabile a seconda della tipologia dell’immobile, invariato rispetto al 2015. Per i fabbricati abitativi il coefficiente è 160, per gli uffici 80 e per i negozi 55. A questo punto, alla base imponibile va applicata l’aliquota del proprio Comune che è diversa per Imu e Tasi. Questa è, infatti, l’unica differenza di queste due imposte gemelle. Il dato finale va poi rapportato alle quote e ai mesi di possesso dell’immobile (bastano 15 giorni per far conteggiare un mese intero). Chi possiede un immobile di lusso come prima casa usufruisce di un trattamento agevolato: va applicata un’aliquota ridotta (dal 2 al 6 per mille) deliberata dal Comune e una detrazione di 200 euro.

Esempio di calcolo Tasi – Abitazione principale in cat. A/3 (proprietà 100%) con rendita catastale di 633 euro, due figli di 19 e 22 anni residenti e dimoranti; box in cat. C/6 (proprietà 100%) con rendita catastale di 70 euro. Aliquota Tasi al 3,3 per mille: 633 x 1,05 x 160 x 3,3 / 1000 – 110 (detrazione casa) – 60 (detrazioni figli) = 219,74 euro, di cui 100 euro già versati entro il 16 giugno e 100 euro entro il 16 dicembre.

Bollettini e F24 – I Comuni non inviano a casa nulla di precompilato. Spetta, quindi, ai contribuenti compilare il bollettino. Ed è possibile utilizzare quello postale oppure il modello F24 (si può pagare tramite l’home banking o in banca) senza dimenticare che anche se Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile occorre compilare due moduli distinti (per l’F24 due diverse righe) indicando i diversi codici di riferimento dei tributi.
Grazie al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, a partire dal 3 dicembre scorso è possibile pagare con F24 cartaceo importi superiori a 1.000 euro da parte di soggetti non titolari di partita Iva se non vi sono compensazioni. Imu e Tasi possono essere compensate con crediti per imposte erariali e in questo caso l’F24 deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche. Non è invece possibile compensare, nel modello F24, l’importo da versare con crediti relativi a tributi comunali. In questi casi la compensazione può essere eseguita solo con le modalità previste nel regolamento comunale. Attenzione: se la compensazione tra debiti e crediti conduce a un saldo a zero, l’unica via possibile è quella dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel.

Ravvedimento – Se si saltasse la scadenza del 16 dicembre, è sempre possibile mettersi in regola con il pagamento. Dal 2016 è previsto che con il ravvedimento spontaneo per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per quelli da 15 a 30 giorni sale all’1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67% (invece del 3,33%). Oltre alle somme dovute e alle mini sanzioni, sono dovuti anche gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,2% annuo dal 2016.

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