“Nel presente contesto storico” è da escludere che “il termine ‘omosessuale‘” abbia conservato “un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto”. Lo sottolinea la Cassazione spiegando che questa parola – diversamente da altri “appellativi” che invece mantengono un carattere “denigratorio” – è entrata nell’uso corrente e attiene alle “preferenze sessuali dell’individuo”, assumendo di per sé “un carattere neutro” e per questo non è lesiva della reputazione di nessuno, anche nel caso in cui sia rivolta a una persona eterosessuale.

Con questa motivazione, la Suprema Corte – con la sentenza 50659 che cancella ogni pregiudizio dal significato della parola ‘omosessuale’ – ha annullato senza rinvio la condanna per diffamazione inflitta il venti marzo del 2015 dal Giudice di pace di Trieste nei confronti di un uomo che aveva usato questo termine in un atto di querela rivolgendosi a un avversaria eterosessuale con il quale era in lite per motivi legati alla moglie nell’ambito di una causa non meglio specificata.

Contro la condanna a una pena pecuniaria di entità non nota, l’imputato aveva fatto ricorso direttamente in Cassazione, saltando l’appello e sostenendo che la parola omosessuale ha ormai perso “qualsiasi carattere lesivo” nell’evoluzione “del linguaggio comune”. “La tipicità della condotta di diffamazione – scrive la Suprema Corte a firma del giudice Luca Pistorelli – consiste nell’offesa alla reputazione: è dunque necessario che i termini dispiegati o il concetto veicolato, nel caso di comunicazione scritta o orale, siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto” al quale sono rivolti. Fatta questa premessa, i supremi giudici affermano che “è innanzi tutto da escludere che il termine ‘omosessuale’ utilizzato dall’imputato abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto”.

“A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente, il termine in questione – prosegue il verdetto – assume un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell’uso comune”. Inoltre, gli ermellini escludono che “la mera attribuzione” della “qualità” di ‘omosessuale’, “attinente alle preferenze sessuali dell’individuo”, abbia di per sé “carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell’evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività”. Con parole chiare, la sentenza conclude dicendo che “il termine utilizzato non può ritenersi effettivamente offensivo” nemmeno se pronunciato o scritto con “intento denigratorio”.

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