Il Tar del Lazio ha disposto il riconteggio delle schede elettorali in 5 sezioni (933, 2289, 2220 e 711) in seguito al ricorso del Pd Roma dopo le ultime elezioni, quando la lista dem perse per pochi voti un seggio in favore della Lista Marchini (il posto andò a Ignazio Cozzoli, poi passato al Gruppo misto). Il Tribunale amministrativo, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, si è infatti pronunciato con un’ordinanza sul ricorso proposto dal Partito democratico  – Federazione di Roma e dalla ex consigliera capitolina Giulia Tempesta, prima dei non eletti, per l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale con il quale sono stati proclamati eletti il sindaco di Roma e l’Assemblea capitolina dopo la tornata elettorale del 5 e 19 giugno 2016.

Nel ricorso, presentato dall’avvocato Andrea Manzi, e nei successivi motivi aggiunti, i ricorrenti, hanno sostenuto “che le operazioni di scrutinio” sono “state eseguite in modo non corretto e non conforme alla legge ed alla normativa secondaria”, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 73 del decreto legislativo numero 267/00 e delle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione rese dal ministero dell’Interno, irragionevolezza ed eccesso di potere, illegittimità delle operazioni, travisamento della effettiva volontà degli elettori. Nel ricorso si legge che “ben 36 sezioni” presenterebbero “tutte quante la medesima incongruenza“, costituita dal cosiddetto “voto di lista discorde” tra Comune e Municipio, e cioè dalla rilevante differenza in ciascuna di esse tra il risultato elettorale registrato dalla lista numero 18 ‘Partito democratico’ nell’elezione del Consiglio Comunale e quello ottenuto dalla medesima lista nel rinnovo degli organi municipali. Inoltre “l’erroneità e l’inattendibilità dei risultati elettorali indicati dall’Ufficio centrale” sarebbero ampiamente dimostrate “dall’esame documentale condotto sui verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione”, che apparirebbero irregolarmente redatti, con risultati incongruenti e contrastanti sia rispetto ai dati riportati nel medesimo verbale sia, e soprattutto, incongruenti e contrastanti rispetto ai dati pubblicati dall’Ufficio centrale.

In particolare l’attenzione del Tar, al momento, si è concentrata sulle incongruenze registrate nelle sezioni numero 131, 711, 933, 2220, 2289. Il Tar ha ritenuto infatti indispensabile per la decisione della causa di disporre di copia integrale dei verbali dell’Ufficio centrale, completi di allegati e di entrambe le copie, del Comune e della Prefettura, del verbale dell’Ufficio elettorale della sezione numero 131 con le tabelle di scrutinio e gli allegati – che dovranno essere depositati, a cura della Prefettura e del Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, presso la Segreteria della Sezione nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza – e, “in considerazione delle gravi incongruenze e lacune riscontrate, non altrimenti colmabili, una verificazione sui voti effettivamente espressi (su schede regolarmente autenticate) dagli elettori per la lista n. 18 Partito Democratico nelle sezioni nn. 933, 2289, 2220 e 711″.
Il Tar, infine, ha disposto l’affidamento di tale verificazione al prefetto di Roma o a un funzionario da questi delegato, il quale – previa acquisizione dei plichi contenenti le schede e della documentazione relativa alle operazioni elettorali – dovrà procedere a rinnovare le operazioni di scrutinio delle elezioni per il Consiglio comunale di Roma Capitale del 5 giugno 2016 sulle sezioni suindicate. Il Tribunale amministrativo ha fissato per l’ulteriore trattazione del ricorso un’udienza pubblica per il prossimo 18 gennaio 2017.

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