Mentre la politica ammicca e smentisce la possibilità del rinvio del referendum costituzionale del 4 dicembre, sul campo squisitamente tecnico c’è un’altra questione che tiene banco: il verdetto del tribunale di Milano, che al momento non si sa quando arriverà, sul ricorso presentato dall’ex presidente della Consulta Valerio Onida.

In tal senso, secondo l’Avvocatura dello Stato, la Corte Costituzionale, nel caso di invio degli atti da parte del giudice Loreta Dorigo non avrebbe teoricamente per legge il potere di sospendere la consultazione. Almeno è questa la sostenuta dall’avvocatura, con il legale Gabriella Vanadia, nell’udienza di discussione di giovedì. Onida in udienza invece ha fatto notare, invece, che in caso di ok del giudice all’invio degli atti alla Consulta, in base ad un’interpretazione di legge la Corte potrebbe sospendere la consultazione in attesa di decidere. In sostanza, la Consulta avrebbe il potere di sospensione del referendum prima di una sua pronuncia nel merito solo se venisse attivata, come sostenuto da Onida in udienza, una “interpretazione analogica” del potere che la stessa Consulta ha in casi del genere e nei procedimenti che riguardano i rapporti Stato-Regioni. L’Avvocatura dello Stato, però, ha fatto notare che in base alla legge manca il potere di sospensione e che non si può ricorrere ad interpretazioni.

Nel caso di invio degli atti alla Consulta da parte del Tribunale milanese e di non sospensione della consultazione, la Corte avrebbe poi tempi strettissimi per arrivare ad una decisione prima del 4 dicembre. In udienza, da quanto si è saputo, è stata affrontata anche un’altra questione: col suo ricorso Onida, a differenza del pool di legali (tra cui gli avvocati Aldo Bozzi e Felice Besostri), non ha citato come parti anche i comitati promotori del referendum.

In linea teorica, dunque, c’è anche la possibilità che il giudice milanese possa uscire con un provvedimento interlocutorio di citazione dei comitati e di fissazione di una nuova udienza. Altrimenti, le strade restano due: o il rigetto del ricorso o l’invio degli atti alla Corte Costituzionale. In caso di rigetto, poi, c’è sempre la possibilità di presentare reclamo. Onida, in sostanza, contesta la chiarezza e l’omogeneità del quesito che per la sua eterogeneità viola la libertà di voto dell’elettore che si trova a dover decidere su “un intero pacchetto senza poter valutare le sue diverse componenti”. Pur con alcune differenze ‘tecniche’, anche gli altri ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge 352 del 1970 istitutiva del referendum, laddove non prevede l’obbligo di scissione del quesito quando ci sono più temi, come nel caso di quello sulla riforma costituzionale.

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