Il crowdfunding è un fenomeno nato in Australia e negli Stati Uniti, attraverso il quale il promotore di un’iniziativa a carattere economico, sociale, culturale o benefico richiede al pubblico indistinto (crowd), tramite un sito internet (il portale o piattaforma), somme di denaro, anche di modesta entità, per sostenere il progetto esposto (funding).

Esistono diverse tipologie di crowdfunding, distinte in base alla finalità per la quale si raccolgono le risorse finanziarie, oppure in relazione alla remunerazione prevista per i finanziatori del web:

–Il modello donation based, presume la raccolta di fondi per iniziative senza scopo di lucro;

–il modello reward based, che prevede, in cambio di una donazione in denaro, una ricompensa non monetaria: la ricezione di un premio oppure un riconoscimento immateriale, come un ringraziamento pubblico sul sito della società neo costituita;

–il modello lending based, che si basa sui microprestiti a persone o imprese;

–il modello equity based, che prevede la partecipazione al capitale sociale dell’impresa e che attualmente è l’unica forma regolamentata in Italia dalla Consob. Nel 2012 infatti, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un canale di finanziamento alternativo rispetto al credito bancario, il cui razionamento è stato esasperato dalla crisi finanziaria, il Governo ha disciplinato lo svolgimento dell’attività di equity crowdfunding in Italia, attraverso il Decreto n. 179/2012.

L’attività di gestione di portali per il crowdfunding, inquadrabile nell’ambito dei servizi di investimento, è stata ricondotta alla “ricezione e trasmissione ordini”, pertanto oltre alle banche e alle imprese di investimento autorizzate (“gestori di diritto”), è stato consentito ai sensi dell’articolo 3 della MiFID, che l’attività fosse svolta anche da altri soggetti sottoposti ad autorizzazione e alla vigilanza della Consob (“gestori autorizzati”). Il Decreto pertanto ha introdotto una disciplina speciale (nazionale) per i gestori di portali diversi dalle banche e dalle imprese di investimento, i quali devono essere iscritti nell’apposito registro tenuto dalla Consob, non possono detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza di terzi e devono trasmettere gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita degli strumenti finanziari esclusivamente a banche e imprese di investimento. L’iscrizione nel registro ha natura autorizzatoria, in quanto è subordinata alla sussistenza dei requisiti definiti dalla norma primaria e di quelli ulteriori, fra i quali quelli di onorabilità e professionalità, delegati alla potestà regolamentare della Consob.

Il ruolo delle piattaforme di crowdfunding è di concentrare su un portale on-line i progetti presentati dalle startup e l’interesse dei potenziali investitori, facilitando in questo modo la raccolta di capitale da parte dei primi.

La mappatura delle piattaforme di crowdfunding italiane mostra una continua crescita del settore. Questa non appare più legata, come in passato, all’imitazione di modelli stranieri di successo, ma alla specializzazione settoriale e territoriale.

I progetti che sono proposti sulle piattaforme di crowdfunding prevedono di norma un obiettivo, in termini di quantità di risorse, e una scadenza temporale entro la quale raccoglierle. Alla scadenza è possibile che il budget richiesto sia stato raggiunto, per cui tutte le promesse d’investimento saranno perfezionate e accreditate sul conto intestato al promotore del progetto, ma potrebbe anche verificarsi il mancato raggiungimento dell’obiettivo finanziario, per cui nessun versamento sarebbe perfezionato e il donatore non si vedrebbe addebitare l’importo promesso. Nel primo caso il promotore dovrà procedere allo sviluppo del progetto e all’inoltro dei premi promessi ai donatori (quando previsti).

In merito ai costi delle operazioni di crowdfunding e alla remunerazione del gestore del portale si registrano comportamenti molto eterogenei. Alcuni portali trattengono una percentuale del capitale raccolto da ogni progetto di investimento, altri propongono servizi completamente gratuiti e si finanziano mediante le donazioni che i promotori dei diversi progetti vorranno offrire.

Il mercato di riferimento delle piattaforme di crowdfunding italiane continua a essere prevalentemente di tipo nazionale (73%) o locale (14%), sono poche le piattaforme che guardano fuori dai confini nazionali (12%). Tra le leve per la crescita del crowdfunding italiano, la cultura (73%) è al primo posto, le norme all’ultimo.

Attualmente in Italia esistono ben 82 piattaforme censite per finanziare i progetti, di cui 13 ancora in fase di lancio e 69 già attive.

Per quanto concerne, invece, le campagne destinate al finanziamento collettivo, dei 100.000 progetti presentati nel 2014,                                                                                                                sono stati accettati e 6.300 (circa il 30%) hanno riscosso successo raccogliendo un totale di 56,8 milioni di euro. Sempre in merito alle campagne, il 91% dei finanziamenti ottenuti tramite crowdfunding ha raggiunto cifre comprese tra i 1.000 euro ed i 10.000 euro e il settore dell’equity (che è addirittura riuscito a raggiungere una dimensione media pari a 294.000 euro) ha superato di molto le donazioni destinate ad ambiti come, ad esempio, quello del reward o quello del donation. Questi i dati relativi al ruolo del crowdfunding in Italia: una formula alternativa di finanziamento collettivo, che sembra acquisire sempre più importanza anche nel nostro paese.

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