È inviolabile il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave. Una riflessione che può apparire banale, ma che invece è stata necessaria ai giudici della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 104 del 1992 nella parte in cui non include il convivente tra chi ha diritto al permesso mensile pagato ovvero moglie o marito, parenti o affini entro il secondo grado.

E così pur non equiparando conviventi e coniugi i magistrati stabiliscono che anche i conviventi more uxorio con una persona disabile, per occuparsi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido, possono usufruire – al pari dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado – dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992. “È irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a usufruire del permesso mensile non sia incluso il convivente della persona con handicap”. Ed è per questo che i giudici invocano l’articolo 3 della Costituzione, quello che tutela l’uguaglianza dei cittadini, “per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile”.

I giudici – con la sentenza 213 depositata oggi – spiegano che il verdetto non intende equiparare coniugi e conviventi, ma ha l’obiettivo di tutelare la salute psicofisica del soggetto con handicap in situazione di gravità assicurandogli la vicinanza della persona con la quale ha “una relazione affettiva”. A sollevare la questione è stato il Tribunale di Livorno nel procedimento sorto nel 2013 tra una lavoratrice della Asl e la stessa Asl che non voleva concedere alla donna i permessi mensili della legge 104 per assistere il suo convivente malato in maniera grave e irreversibile a causa del morbo di Parkinson. La Asl pretendeva anche di recuperare “in tempo e denaro” i giorni di permesso in un primo tempo concessi e fruiti per alcuni anni dalla lavoratrice che si era rivolta alla magistratura per ottenere l’accertamento del suo diritto ai permessi e per ottenere dal datore di lavoro la restituzione delle somme trattenute in busta paga “a recupero delle ore di permesso fruite nel periodo 2003-2010, con rivalutazione monetaria e interessi”.

Nel gennaio 2014, il Tribunale di Livorno aveva stabilito l’insussistenza del diritto della Asl a recuperare dalla busta paga gli importi dei permessi e le ore non lavorate, e aveva condannato il datore di lavoro anche a pagare alla dipendente le ore di “lavoro svolte in esecuzione del piano di recupero predisposto dalla Asl”. Contestualmente, il Tribunale aveva chiesto l’intervento della Consulta dove sia l’Inps che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti chiedendo che la questione di costituzionalità fosse dichiarata “non fondata” per la “non assimilabilità per giurisprudenza costituzionale, della convivenza more uxorio al vincolo coniugale”, tenuta anche presente “la diversità dell’una e dell’altra forma di vita comune tra uomo e donna, tale da giustificare una non uniformità di trattamento tra i rispettivi regimi”.

Ma la Consulta ha aggirato l’ostacolo e ha sottolineato che qui si tratta della salute e che l’articolo 3 della Costituzione che non ammette disparità di trattamento tra i cittadini “va qui invocato non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psicofisica del disabile”. Se così non fosse, rileva la Consulta, “il diritto, costituzionalmente presidiato, del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato normativo rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio”.  Per queste ragioni, la sentenza degli alti magistrati ha dichiarato che la norma contestata dal Tribunale di Livorno deve essere espunta perché si tratta di “un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione”.

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