La Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza dello scorso 15 settembre ha escluso che il gestore di un negozio possa essere considerato responsabile per le violazioni del diritto d’autore eventualmente poste in essere dai suoi clienti attraverso il wifi posto gratuitamente a loro disposizione ma, ad un tempo, ritenuto che, invece, il titolare dei diritti d’autore possa esigere dal gestore che, al fine di scongiurare il rischio del verificarsi di ulteriori violazioni, debba proteggere la propria rete con una password da attribuire ai propri clienti previa loro identificazione.

Secondo i giudici del Lussemburgo, infatti, tale soluzione rappresenterebbe un momento di equilibrio tra contrapposti diritti fondamentali: quello dell’industria dei contenuti ad una tutela efficace del diritto d’autore, quello dei gestori di esercizi commerciali alla libertà di impresa e quello dei cittadini alla libertà di comunicazione elettronica.

Una conclusione, quella della Corte, forse, condivisibile in linea teorica ma assai meno ragionevole sotto il profilo pratico giacché – come, almeno in Italia, insegna l’esperienza del famigerato decreto Pisanu che, per anni, ha imposto di subordinare ad identificazione obbligatoria la messa a disposizione del pubblico di risorse wifi – imporre ad un esercizio commerciale di identificare i propri avventori per riconoscergli una manciata di minuti di accesso ad una connessione generalmente di scarsa qualità e ai clienti di mostrare un documento di identità prima di collegarsi al wifi, significa disincentivare la diffusione di una soluzione che, al contrario, sembra potenzialmente capace di innescare un virtuoso meccanismo anti-digital divide, come accaduto in passato, contro l’analfabetismo dilagante, con i giornali, lasciati in libera lettura nei bar e in altri esercizi commerciali.

Certo, in linea di principio, la tecnologia oggi consente processi di identificazione semplici ed immediati che, se implementati, potrebbero rappresentare un buon compromesso tra rispetto dei diritti di tutti e facilità di accesso ad Internet ma bisogna fare i conti con un Paese ancora fortemente analfabeta in termini digitali e per il quale l’accesso ad Internet – almeno per ampie fasce della popolazione – non giustifica le “perdite di tempo” necessarie all’adozione di tali soluzioni.

E, in ogni caso, con decine di soluzioni per navigare online in completo anonimato, ormai a portata di click o di tap, per milioni di adolescenti – e non solo – viene da chiedersi se imporre agli esercizi commerciali di identificare i propri clienti prima di lasciarli andare online sia davvero una buona idea e, soprattutto, sia davvero necessario per combattere le violazioni dei diritti d’autore. Ed il dubbio che la questione vada risolta in senso negativo è forte ed appare, a tratti, insuperabile.

Rischiamo, come già accaduto per quasi un decennio – in quel caso in nome di finalità anti-terroristiche – che la soluzione manchi completamente l’obiettivo e produca, invece, come effetto collaterale, quello di aggravare il ritardo, già preoccupante, accumulato dal nostro Paese in termini di diffusione di risorse di connettività.

L’auspicio è che la decisione della Corte di Giustizia resti solo un principio ed un monito – certamente importanti e preziosi – capaci di ricordare che non c’è diritto o libertà che non debbano fermarsi dove iniziano quelli di qualcun altro e che, pertanto, anche libertà di impresa e libertà di comunicazione elettronica devono, giustamente, arrestarsi sulla soglia dei diritti di proprietà intellettuale di autori ed editori.

Per una volta, passare dalle parole ai fatti, potrebbe produrre più malefici che benefici perché la cura potrebbe risultare peggiore del male.

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