Al via il part-time agevolato in uscita per i lavoratori vicini alla pensione, previsto dalla legge di Stabilità. Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, nel frattempo di nuovo nella bufera per la frase del Def che apre a un taglio degli assegni di reversibilità, ha infatti firmato il decreto che disciplina le modalità di accesso al nuovo meccanismo. Riservato ai lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato e orario pieno che siano in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia – cioè 20 anni di contributi versati – e che maturino il requisito anagrafico, 63 anni e 7 mesi, entro il 31 dicembre 2018.

Chi ha i requisiti, si legge in una nota del ministero, potrà concordare con il datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell’orario tra il 40 ed il 60%. E ogni mese riceverà in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per le ore non lavorate. Lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata: in questo modo, quando maturerà l’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione. In pratica, chi si trova a tre anni dalla pensione potrà richiedere il part time mantenendo gli stessi contributi che garantiva l’impiego a tempo pieno.

Come primo passo, il lavoratore interessato deve richiedere all’Inps – per via telematica se ha già il Pin o rivolgendosi a un patronato o a uno sportello dell’istituto – la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Dopo il rilascio della certificazione da parte dell’Inps, il lavoratore e il datore stipulano un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario. La durata del contratto è pari al periodo tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Dopo la stipula del contratto, il decreto prevede il rilascio, in cinque giorni, del nulla osta da parte della Direzione territoriale del lavoro e, da ultimo, il rilascio in cinque giorni dell’autorizzazione conclusiva da parte dell’Inps.

Per la contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, sono stati stanziati 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018. Il decreto chiarisce che la somma erogata mensilmente dal datore di lavoro è onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il decreto è stato trasmesso ieri alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la relativa registrazione.

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