In ballo c’è un tesoretto da oltre 40 milioni di euro all’anno, che i 347 avvocati dello Stato hanno incassato per decenni, in aggiunta allo stipendio. Sarà ora la Corte costituzionale a stabilire se ne hanno diritto, come sostengono, oppure se ha ragione il loro datore di lavoro, lo Stato, che lo ha dimezzato.

Il tar Molise ha infatti ritenuto che non siano infondati i dubbi sulla legittimità costituzionale del provvedimento che ha fatto infuriare i difensori al servizio della pubblica amministrazione ed ha chiesto alla Consulta di esprimersi sulla questione. La vicenda verte sulle spese legali che paga all’amministrazione chi perde una causa con lo Stato e che quest’ultimo, fino a due anni fa, girava integralmente ai suoi avvocati. Questione tutt’altro che trascurabile: in media ciascun professionista, grazie a questo incentivo a ben lavorare, in 12 mesi portava a casa oltre 115.000 euro. Si aggiungevano alla parte fissa dello stipendio, che oscilla tra circa 90.000 e 300.000 euro lordi all’anno, a seconda di grado, funzioni ed anzianità. L’articolo 9 del decreto legge 90 del 2014 che ha introdotto il taglio ha stabilito, però, che agli avvocati dello Stato sarebbe toccata, in futuro, solo la metà delle spese legali recuperate dall’amministrazione per ogni sentenza favorevole. Il resto avrebbe finanziato borse di studio presso l’Avvocatura dello Stato ed il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Ha previsto, inoltre, che a decorrere dall’1 gennaio 2015 l’amministrazione pubblica può corrispondere i compensi professionali agli avvocati dello Stato nella nuova misura (il 50 per cento delle somme recuperate in caso di sentenza favorevole) soltanto in base al rendimento individuale, secondo criteri che tengano conto, tra l’altro, della puntualità negli adempimenti processuali.

Compensi variabili ridotti, dunque, e non più distribuiti in automatico a tutti gli avvocati dello Stato del distretto. Quando fu emanato il decreto legge ci furono proteste, polemiche ed annunci di sciopero da parte dei professionisti, alcuni dei quali intrapresero anche una battaglia legale e si rivolsero al tar. Uno di questi ricorsi – promosso in Molise da Giuseppe Albano, Piero Vitullo, Alfonso Peluso, Iolanda Luce – ha fatto adesso centro: i giudici amministrativi hanno deciso che ad occuparsi del caso dovrà essere la Consulta. L’ordinanza, depositata il 25 marzo, ha stabilito che la questione della legittimità del provvedimento del 2014, su cui chiedevano di pronunciarsi i ricorrenti, è “rilevante e non manifestamente infondata”. In particolare, il principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito dall’articolo 3 della Costituzione, potrebbe risultare leso dal fatto che il taglio dei compensi è stato introdotto nel 2014 solo con riferimento agli Avvocati dello Stato, ma non tocca i loro colleghi che patrocinano altre amministrazioni, per esempio le Regioni ed i Comuni. Parimenti, secondo i giudici amministrativi, non è infondato il dubbio relativo alla possibilità, per il governo, di intervenire sulla materia dei compensi agli avvocati dello Stato con lo strumento del decreto legge, che presuppone condizioni di eccezionalità e di urgenza. La Presidenza del consiglio dei ministri si era costituita in giudizio per il rigetto dell’istanza ed era patrocinata, ovviamente, da un  avvocato dello Stato. Un collega delle toghe che avevano avviato l’azione davanti al tar.

 

Articolo Precedente

Hacking Team, revocata l’autorizzazione globale all’export del software spia: stop anche per l’Egitto dopo il caso Regeni

next
Articolo Successivo

Renzi a Teheran, a Palazzo Chigi riesplode la polemica sul Cerimoniale: nel mirino la nomina del successore di Ilva Sapora

next