Il Tar gli aveva dato torto, Bankitalia gli aveva fatto pressing, ma Silvio Berlusconi non aveva mollato e aveva chiesto al Consiglio di Stato una sospensiva all’obbligo di cedere il 20% di Mediolanum. I giudici amministrativi hanno dato ragione all’ex premier contro la vendita, imposta da Palazzo Koch perché l’ex Cavaliere, con una condanna passata in giudicato per la vicenda diritti Mediaset, aveva perso i requisiti di onorabilità. Mediolanum, nel frattempo, era diventata capogruppo di Banca Mediolanum ed era quindi soggetta alle norme previste per le banche. Tra queste, appunto, i requisiti di onorabilità richiesti a quanti detengono più del 10% del capitale.

L’atto è stato notificato ma non sono ancora noti i contenuti della sentenza che dovrebbe bloccare, dopo il congelamento deciso dallo stesso Consiglio di Stato lo scorso dicembre in vista dell’udienza nel merito del 14 gennaio, il trasferimento della partecipazione a un trust.

A gennaio 2015 Fininvest si è adeguata alla richiesta della Vigilanza costituendo un trust ma, a sorpresa, Bankitalia lo scorso novembre ha posto un termine di soli 30 giorni per il trasferimento della quota. Berlusconi ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, seguito da Fininvest e dalla Holding Quarta di Marina Berlusconi, dopo che il Tar aveva bocciato le sue ragioni.

Per il Consiglio di Stato Berlusconi non è un mero socio della Fininvest, ma controlla una serie di società che, a loro volta, detengono la maggioranza di Fininvest. Per questo il provvedimento impugnato “imponendo l’alienazione delle azioni di Mediolanum detenute da Fininvest incide sulla posizione di controllo, che, risalendo la catena societaria, Silvio Berlusconi esercita in Mediolanum”.

Le disposizioni applicate dalla Banca d’Italia poggiano sulle normative scattate nell’aprile 2014, in applicazione di una direttiva europee, che estendono a chi detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 9,99% nel capitale alle società di partecipazione finanziaria mista, le norme del testo unico bancario sui requisiti di onorabilità previsti per i partecipanti al capitale delle banche. Questa scansione temporale è importante per comprendere le considerazioni del Consiglio di Stato.

Il requisito reputazionale, infatti, viene applicato a Berlusconi rispetto a partecipazioni da lui già detenute prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Berlusconi, infatti, per il tramite della controllata Fininvest, detiene dalla metà degli anni ’90, una partecipazione qualificata superiore al 30% in Mediolanum, che è una Società di Partecipazione Finanziaria Mista. Il Consiglio di Stato sottolinea che “il profilo temporale ha una valenza sostanziale perché concorre a delineare il requisito richiesto e il suo ambito di rilevanza”. E chiarisce quindi due aspetti. Il primo, che “il vizio” della sentenza impugnata è quello di estendere il requisito reputazionale anche alle partecipazioni già detenute, presupponendo una retroattività. Il secondo, che “un conto è sostenere che il diritto comunitario, prevedendo il potere di adottare anche ingiunzioni, consente di ‘colpire’ anche gli assetti proprietari già esistenti, altro è ritenere che tale applicazione alle partecipazioni già detenute sia, obbligatoria, con conseguente anticomunitarietà (e, quindi, disapplicazione) della disciplina nazionale che espressamente escluda le partecipazioni già detenute”.

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