La bacheca di Facebook come la prima pagina di un giornale. Almeno per quel che riguarda la diffusione di messaggi offensivi. Lo ha stabilito la Cassazione nell’occuparsi di una vicenda di diffamazione aggravata ai danni dell’attuale presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, che nel periodo in cui ricopriva il ruolo di commissario straordinario della Croce Rosa Italiana, nel 2010, era stato bersaglio di un’invettiva tutta social da parte di un componente in congedo del corpo militare della Croce Rossa: un caso che oggi viene paragonato alla diffamazione aggravata dall’uso del mezzo stampa. Nel dettaglio, la Quinta sezione penale ha evidenziato che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso della bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata poiché ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”.

La Cassazione stabilisce la linea dura nei casi di offesa sui social network. La suprema corte ha per questo confermato la condanna al pagamento di una multa da 1.500 euro, emessa con rito abbreviato, di un componente in congedo del corpo militare della Croce Rossa Italiana che sul social network apostrofava come “verme” e “parassita” Rocca. Come denunciato da Rocca, che alla querela aveva allegato la stampa delle pagine Facebook, il dibattito riguardava scelte e iniziative da lui adottate alla guida dell’ente, ma alcuni passaggi, correlati da sue foto, avevano travalicato – come riconosciuto dal giudice di merito – il limite dell’ordinario diritto di critica, per sfociare in palese offese del suo decoro personale. La Cassazione ha riconosciuto come le frasi quali “parassita del sistema clientelare” o “quando i cialtroni diventano parassiti”, che l’istruttoria compiuta nella fase di merito ha attribuito all’imputato, siano “oggettivamente lesive della reputazione”, “trasmodando in una gratuita e immotivata aggressione delle qualità personali di Rocca“. E il carattere proprio di un messaggio sulla bacheca Facebook, attraverso il quale “gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita“, è potenzialmente quello di “raggiungere un numero indeterminato di persone”, e questo giustifica la condanna per diffamazione aggravata.

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