Il rendimento del buono fruttifero postale può anche essere stato tagliato per legge. Ma se nessuno lo ha comunicato al risparmiatore interessato la decurtazione non vale e le Poste sono tenute a versare l’importo per intero. A deciderlo è stato il giudice di pace Andrea Grammatico, che, secondo quanto riferito da La Stampa, ha accolto i ricorsi presentati da una ventina di risparmiatori del Movimento dei Consumatori di Savona. Ma a quali prodotti si applica esattamente la sentenza di Grammatico? La vicenda riguarda buoni fruttiferi serie M, N e O emessi in lire dal 1974 al 1986 con un rendimento trentennale a due cifre.

In passato infatti questa tipologia di titoli consentiva ai risparmiatori di intascare dopo trent’anni un discreto gruzzolo a fronte di un rischio pari a zero, visto che i buoni sono un prodotto emesso da Cassa Depositi e Prestiti e garantito dallo Stato. Nel 1983, però, il governo Goria si rese conto che si trattava di uno strumento eccessivamente oneroso per le casse pubbliche e finanziariamente sbilanciato a favore del risparmiatore. Così l’esecutivo decise di darci un taglio con un decreto che ne dimezzava i rendimenti. La modifica venne riportata in Gazzetta Ufficiale, ma le nuove condizioni del contratto non vennero comunicate singolarmente ai diretti interessati. I titolari di quei buoni scoprirono quindi solo al momento dell’incasso, cioè a trent’anni di distanza dalla sottoscrizione, che il rendimento era stato tagliato in corso d’opera.

Per il giudice di Savona, però, “la variazione unilaterale dei tassi rappresenta un’evidente violazione degli obblighi contrattuali e del principio di buona fede contrattuale“. E quindi le Poste sono tenute a pagare l’importo per intero. Per i risparmiatori, che avevano già i soldi in tasca grazie a un decreto ingiuntivo provvisorio, si tratta di una conferma importante, ma non definitiva visto che si tratta ancora di una sentenza di primo grado.

Tuttavia gli avvocati che stanno seguendo le cause per conto dei risparmiatori, come Marta Buffoni di Novara, sono ottimisti. La ragione? “La variazione delle condizioni contrattuali avrebbe dovuto essere comunicata ad personam”, spiega l’avvocato Carmine Laurenzano dell’associazione Codici. “Non sono infatti mai state messe a disposizione degli utenti le tabelle integrative che riportavano il cambiamento dei tassi di interesse e che avrebbero consentito al risparmiatore di decidere consapevolmente se accettare la variazione oppure recedere dal contratto”. Quanto basta per identificare “anomalie nella normativa e principi di incostituzionalità”, precisa Laurenzano ricordando che diversi casi sono al vaglio dei tribunali di tutta Italia. Con in prima linea le associazioni dei consumatori come Movimento dei Consumatori (info@movimentoconsumatori.it), Codici (segreteria.sportello@codici. org) e Adusbef (info@adusbef.it), che offrono assistenza ai possessori di queste “serie anomale”.

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