È stato approvato alla Camera in prima lettura e adesso approderà al Senato. Il disegno di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale era stato depositato a Montecitorio a dicembre 2014 dopo la presentazione a giugno delle linee guida della riforma della giustizia, ed  è composto da 34 articoli: dall’estinzione del reato per condotte riparatorie agli aumenti di pena per furti e rapine, dalla stretta sui ricorsi in cassazione dopo il patteggiamento a motivi di appello più rigorosi.

Le intercettazioni  e il bavaglio – Il dibattito parlamentare si è concentrato fino ad ora su due norme: la prima prevede un limite di tempo per il pubblico ministero per decidere, una volta concluse le indagini preliminari, se archiviare o procedere con l’azione penale. All’inizio si prevedeva un limite di tre mesi tout court, poi modificato con la previsione di una possibile proroga per indagini complesse e un limite di un anno per i reati di mafia e terrorismo. L’altro nodo è stato rappresentato dalla legge delega al governo sulle intercettazioni: una norma che per la maggioranza dovrà “garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale”. il vero casus belli, capace di trasformare definitivamente la legge delega in un vero e proprio Bavaglio alla stampa, è rappresentato da un emendamento di Area popolare, l‘emendamento Pagano, che prevedere fino a 4 anni di carcere per chi “diffonde conversazioni fraudolentemente captate con la finalità di recare danno alla reputazione”.

Estinzione del reato per condotte riparatorie –Introdotto nel codice penale il nuovo articolo 162-ter (estinzione del reato per condotte riparatorie). In caso di reati perseguibili a querela (con possibilità di remissione) il giudice può dichiarare estinto il reato quando l’imputato ripara interamente il danno. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. La nuova norma si applicherà anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Pene aumentate per voto scambio, rapina, furto – Aumentato le pene del reato di scambio elettorale politico-mafioso, che passano dalle attuali 4-10 anni a 6-12 anni. Alzate anche le pene per il reato di furto in abitazione e furto con strappo. Nel dettaglio è stata alzata la pena minima per il furto in abitazione e furto con strappo, che viene portata a 3 anni di reclusione (oggi è 1 anno). La pena massima è mantenuta a 6 anni. Nel caso di aggravanti, la pena minima sale da 3 a 4 anni, mantenendosi a 10 nel massimo. Innalzamento della pena minima anche per il delitto di rapina, attualmente punito con la reclusione da 3 a 10 anni: il minimo sale a 4 anni. La rapina aggravata è invece punita nel minimo con 5 anni di reclusione, anziché con gli attuali 4 anni e sei mesi. La pena massima è mantenuta a 20 anni.

 Violenza privata perseguibile a querela – Il reato di violenza privata diventa perseguibile a querela della persona offesa. Le ipotesi di perseguibilità d’ufficio vengono limitate alle fattispecie aggravate.  Introdotta nel reato di minaccia una specifica aggravante quando il fatto è commesso in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica.  Delega per riformare casellario giudiziale – Presente anche una delega per modificare la disciplina del casellario giudiziale. La norma di delega non individua particolari principi e criteri direttivi per l’attuazione della riforma, limitandosi a prevedere che la revisione della disciplina del casellario debba avvenire ‘alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personalì. Abrogata poi la norma che prevede l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

Limite 3 mesi per decidere se procedere o archiviare – Allo scadere del termine della durata massima delle indagini preliminari il Pm avrà tempo 3 mesi per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Il limite – dopo una modifica introdotta nel corso dell’esame dell’aula – potrà essere prorogato di altri 3 mesi per inchieste di particolare complessità. Il limite previsto per i reati di mafia e terrorismo è invece di 12 mesi. In caso di mancata decisione entro il termine previsto l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello. Le nuove regole si applicheranno solo alle nuove iscrizioni di reato. Obbligo archiviazione se non c’è opposizione – Obbligo di archiviazione quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e Pm o Pg insistano nel richiedere l’archiviazione stessa. Di contro viene abrogata la disposizione in base alla qual l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio.

Archiviazione nulla se persona offesa non informata –Un nuovo articolo al codice di procedura penale stabilisce la nullità del decreto di archiviazione in mancanza dell’avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine di 10 giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell’atto di opposizione. In caso di nullità, l’interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende. I sei mesi per il rinvio a giudizio decorrono da notizia di reato – Il termine di sei mesi entro il quale il Pm chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Giudizio abbreviato – Il ddl modifica anche la disciplina in materia di giudizio abbreviato prevedendo che: ove la richiesta dell’imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal Pm per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l’imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Inoltre, dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice. Infine, nel caso in cui la richiesta dell’imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l’imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all’udienza preliminare o chiedere il patteggiamento. Patteggiamento meno ricorsi Cassazione –  Il ricorso per cassazione da parte del Pm e dell’imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento potrà essere presentato soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Torna distinzione tra pm e altre parti in fase dibattimento – Ripristinata la distinzione tra Pm e altre parti in relazione all’esposizione dei fatti e delle prove richieste, anteriore alla cosiddetta riforma Carotti (legge 479/1999): oltre a stabilire la priorità (rispetto alle altre parti) dello stesso Pm nella richiesta di prove al giudice, la riforma prevede che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti oggetto dell’imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l’ammissione. Successivamente, le altre parti e l’imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove.  Impugnazione con filtro iniziale – In tema di inammissibilità dell’impugnazione viene previsto che la maggior parte dei vizi che determinano l’inammissibilità (come il difetto di legittimazione all’impugnazione o improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non è impugnabile) siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare. Superato il filtro iniziale da parte del giudice a quo, anche il giudice dell’impugnazione può comunque dichiarare l’inammissibilità del gravame, ma solo per i restanti vizi (difetto di interesse a impugnare; inosservanza dei requisiti di forma diversi dalla mancata enunciazione dei motivi).

Possibile accordo tra parti su motivo appello- Le parti possono concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sottoporre al giudice d’appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento. La richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento. No a ricorso? Aumenta pagamento spese – In caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione in cassazione, le parti private che l’hanno richiesta possono essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione. Aumento anche per la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Anche in questo caso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso.  Decisione su rescissione giudicato passa a corte d’Appello –Spetterà alla corte d’appello decidere in ordine alla richiesta di rescissione del giudicato e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Le nuove disposizioni si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento dell’entrata in vigore della legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

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