La voluntary disclosure diventa più conveniente per chi abbia nascosto capitali all’estero ed evaso tributi in Italia. Mentre si prepara una proroga del condono, il governo Renzi ha dimezzato le somme da pagare e raddoppiato l’impunità. L’escamotage passa attraverso modifiche strutturali al raddoppio dei termini per l’accertamento: dal prossimo 2 settembre l’Agenzia delle Entrate avrà meno tempo per colpire gli evasori che abbiano commesso un reato tributario.

Con il decreto sulla “certezza del diritto”, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 18 agosto, l’esecutivo ha ritoccato la disciplina delle scadenze dell’accertamento per le imposte sui redditi e l’Iva: in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per un reato tributario, i termini entro i quali l’amministrazione finanziaria può esercitare il potere di rettifica fiscale raddoppiano soltanto a condizione che la denuncia sia trasmessa all’autorità giudiziaria entro la scadenza ordinaria, cioè 4 o 5 anni, a seconda che la dichiarazione sia stata presentata o meno.

Il nuovo regime incide anche sulla cosiddetta collaborazione volontaria o voluntary disclosure, la procedura per riportare in Italia capitali occultati all’estero. Prima delle modifiche, l’adesione al condono da parte del contribuente era una sorta di autodenuncia che consentiva all’amministrazione finanziaria di applicare il raddoppio dei termini. Il regime introdotto dal governo Renzi, limitando il raddoppio dei termini, riduce il novero degli anni da regolarizzare con il pagamento di tributi, interessi e sanzioni (ridotte). E esclude la punibilità anche per l’evasione più datata.

I nuovi presupposti per il raddoppio dei termini – Quanto ai presupposti per il raddoppio dei termini due sono le novità. La prima conditio sine qua non è che la denuncia all’autorità giudiziaria sia trasmessa da parte dell’amministrazione finanziaria, non essendo sufficiente la mera sussistenza dell’obbligo di sua presentazione. La scelta di condizionare il raddoppio dei termini all’effettivo invio della denuncia è giustificata dalla necessità di consentire il controllo giudiziario sull’operato dell’Ufficio tributario: in caso di contestazione da parte del contribuente, l’amministrazione finanziaria deve esibire la denuncia per consentire al giudice tributario di verificare la sussistenza del presupposto di legge.

La seconda novità è che la trasmissione della denuncia deve intervenire quando è ancora pendente il termine ordinario per l’accertamento. Vi è una differenza tra quanto imposto dal Parlamento e la soluzione scelta dal governo: mentre nella legge delega si prevedeva che l’invio della denuncia fosse effettuato entro un “termine correlato” allo scadere del termine ordinario di decadenza, il decreto delegato sovrappone il primo al secondo. Agganciare il raddoppio al termine di decadenza significa introdurre un limite alla sua operatività: l’ufficio ha a disposizione 8-10 anni per la rettifica soltanto se si è già attivato raccogliendo in sede istruttoria elementi di prova a carico del contribuente sufficienti a fondare una denuncia e effettivamente presentandola all’autorità giudiziaria. Tutto questo deve avvenire entro 4-5 anni. Se la denuncia non è tempestiva, il raddoppio non scatta e l’atto impositivo è nullo.

Lo scopo perseguito con la nuova disciplina è quello di impedire che l’amministrazione finanziaria possa “approfittare” del raddoppio per riaprire il controllo su periodi d’imposta in relazione ai quali i termini per l’accertamento siano già spirati. A ciò si aggiunga che salvarne l’operato negligente significherebbe tenere il contribuente sulla corda per ben 8-10 anni, impedendogli di sapere se la sua situazione fiscale allo scadere del termine ordinario sia definitiva oppure no. La certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente e l’affidamento riposto dal secondo nel decorso del termine ordinario di decadenza, del resto, sono valori di rilevanza costituzionale ed espressamente tutelati dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Per colpire l’evasione le Entrate dovranno correre – Il decreto fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti sanzionatori e degli altri atti impugnabili a condizione che siano notificati alla data di entrata in vigore del decreto. Questa formulazione della disciplina transitoria sembra essere stata introdotta in risposta alle aspre critiche piovute sulla precedente versione. Mentre nella legge delega del Parlamento erano fatti salvi “gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi”, il vecchio testo del decreto delegato faceva riferimento ai soli “atti impositivi”, così circoscrivendo fortemente l’ambito di operatività della clausola di salvezza. Secondo il procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco, questo gioco di parole avrebbe determinato una sorta di “condono gratuito implicito” per una cifra vicina ai 4 miliardi solo nel capoluogo lombardo e solo per la prima parte del 2015. Il nuovo enunciato fa salvi anche gli effetti degli inviti a comparire notificati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché dei processi verbali di contestazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, a condizione che i conseguenti atti impositivi siano notificati entro il 31 dicembre 2015.

Rimangono ancora tagliati fuori numerosi provvedimenti istruttori, come inviti, questionari e processi verbali giornalieri e di accesso. La scelta di escludere questi importanti atti dalla clausola di salvezza e quella di fissare scadenze così vicine costringe l’amministrazione finanziaria una vera e propria corsa alla redazione degli atti conclusivi delle verifiche fiscali. Un’ulteriore accelerazione nella chiusura dell’attività di controllo è causata dalla necessità di sfruttare la disciplina del Decreto Bersani ancora vigente per colpire l’evasione relativa ai periodi di imposta ante 2009. Come ammesso dagli stessi verificatori, vi è anche il timore di responsabilità erariale per il ritardo nel caso in cui sia impossibile concludere i recuperi più risalenti.

Ma che ci azzecca la voluntary disclosure? – Con il decreto sulla certezza del diritto il governo Renzi è intervenuto pure sulla disciplina della collaborazione volontaria. Senza peraltro che ci fossero indicazioni in questo senso nella legge delega, motivo per cui c’è il rischio che si configuri l’illegittimità costituzionale della nuova norma. Quanto al merito, per coordinare il rientro dei capitali con le modifiche al regime del raddoppio dei termini per l’accertamento viene esclusa la punibilità di alcuni reati non soltanto per le annualità coperte dal condono, ma anche per i periodi d’imposta per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. Di per sè, la scelta di estendere agli anni più risalenti l’impunità derivante dal condono ha già provocato grande sdegno nell’opinione pubblica. Ma vi è di più. Il decreto rende la collaborazione volontaria più conveniente per il contribuente, il quale può ora limitarsi a regolarizzare soltanto le annualità ancora aperte ai fini dell’accertamento tributario, vale a dire quelle successive al 2010/2009, in quanto, in assenza di una denuncia penale da parte dell’amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2014, eventuali illeciti penali non potranno far scattare il nuovo raddoppio dei termini. Cosa vuol dire? L’evasore che “collabora volontariamente” fino al 2 settembre 2015 paga per 8-10 anni, mentre dopo il 2 settembre 2015 paga tributi soltanto per gli ultimi 4-5 anni.

Le opposizioni hanno etichettato questa misura come un regalo agli evasori. Di sicuro si tratta di un bel risparmio per il contribuente, tale da far aumentare lo scarso appeal ad oggi dimostrato dall’ultimo condono fiscale. Secondo i dati rilasciati dall’amministrazione finanziaria, fino allo scorso giugno sono pervenute circa 1.800 richieste di collaborazione volontaria, per un imponibile di circa 280 milioni di euro. Si tratta di numeri ancora molto lontani da quelli annunciati: entro il prossimo 30 settembre – salvo che all’ultimo minuto sia annunciata la tanto richiesta proroga – si attendono circa da 50 a 70mila domande e maggiori entrate per 5 miliardi di euro.

Quali sono le conseguenze per le casse dell’Erario? Secondo la relazione governativa, l’estensione dell’impunità penale “non può in alcun modo incidere sul gettito tributario” perché riguarda casi in cui ormai non si può recuperare più nulla. È vero, così come corrisponde a verità il fatto che l’impossibilità di recuperare le somme evase più risalenti deriva proprio dalle modifiche introdotte dal governo Renzi al raddoppio dei termini per l’accertamento. La previgente disciplina avrebbe consentito di recuperare imposte, interessi e sanzioni (ridotte) non per 4-5 anni, ma per 8-10 anni. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate: nella circolare 10/E del 13 marzo 2015 si precisa infatti che con il Decreto Bersani, nel caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per un reato tributario, gli anni accertabili raddoppiano e ciò a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità.

Twitter: @LRCorrado

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