Da ora in poi gli enti locali avranno un’arma in più contro i derivati che minano i loro bilanci. Dopo più di quattro anni di processo, il Comune di Prato ha ottenuto a Londra l’annullamento dei contratti derivati sottoscritti fra il 2002 e il 2006. Nella sentenza, che ilfattoquotidiano.it pubblica in versione integrale (leggi), sono messe nero su bianco le motivazioni della nullità che potrebbero tornare utili anche ad altri enti locali italiani che in passato hanno sottoscritto derivati con la banca Dexia-Crediop.

Secondo il giudice inglese Paul Walker, i contratti sottoscritti da Prato sono nulli perché non rispettano il diritto di recesso in sette giorni previsto all’articolo 30 del Testo unico della finanza. “Non escluderei che anche in altri casi la clausola non sia stata esplicitamente prevista”, spiega l’avvocato Germana Lo Iacono Smith dello studio Seddons Solicitors. “Generalmente le banche internazionali usano contratti globali in cui può anche sfuggire un dettaglio della normativa nazionale dello Stato in cui il prodotto viene poi collocato”. Una dimenticanza che rischia di costar cara a Dexia Crediop, che ormai da tempo è in via di smantellamento.

Ma come mai nel contenzioso il giudice inglese ha fatto riferimento alla legge italiana? La risposta è nella norma di raccordo internazionale fra le leggi dei due Stati. Nonostante i contratti firmati con Dexia prevedessero infatti esplicito riferimento all’arbitrato in terra britannica, l’Alta Corte inglese ha ritenuto invece necessario rispettare la Convenzione di Roma. “Il testo di quest’ultima prevede che nel contratto fra le parti, in cui tutti gli elementi siano italiani, non può essere violata la legge del mandatario, cioè la normativa italiana – prosegue l’avvocato – Di conseguenza il contratto deve rispettare l’articolo 30 del Tuf che prevede esplicito diritto di recesso in sette giorni”. Nel contratto fra Dexia e il comune di Prato la clausola sul diritto di recesso però non c’è e di conseguenza per il giudice inglese l’atto è nullo. E con lui anche tutti gli impegni finanziari conseguenti.

Non resta che chiedersi se anche gli altri contratti proposti da Dexia agli enti locali non prevedano il riferimento al recesso. “Bisogna valutare caso per caso”, spiega l’avvocato che è stato affiancato nella causa da Salvatore Dettori, esperto in diritto amministrativo, e Antonella Sciarrone Alibrandi, specializzata in diritto civile e dell’intermediazione finanziaria. “Ma non si può sottovalutare il fatto che si tratta del primo giudizio in assoluto ottenuto da un ente locale davanti alla Suprema Corte inglese”.

In passato infatti anche la Regione Piemonte e la Provincia di Crotone avevano contestato i contratti di Dexia, ma poi, complici anche i costi della procedura arbitrale londinese, avevano deciso di non andare avanti facendo decadere l’azione per difetto di procedura. “Con la sentenza di Prato c’è finalmente un primo grado di giudizio che va a favore degli enti”, conclude l’avvocato.

Per ora di certo c’è che, con questa sentenza, Prato non solo ha evitato il dissesto, ma ha anche un solido appiglio per la sospensione in autotutela dei derivati decisa nel 2010 quando una consulenza indipendente aveva accertato 4,9 milioni di costi occulti e 9 milioni di penali per eventuale estinzione anticipata. Lo scontro naturalmente non finirà qui. La banca farà ricorso. Ma il comune di Prato non ha intenzione di mollare e presenterà a Dexia Crediop anche il conto di interessi e danni. Che potrebbero superare i 5 milioni di euro.

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