Sono giorni decisivi per la futura legge sulle azioni legali collettive. Giovedì il testo della nuova class action è stato approvato in Commissione Giustizia che lo trasferirà in aula per il voto atteso la prossima settimana. L’impianto normativo proposto dal relatore il deputato 5Stelle, Alfonso Bonafede è stato mantenuto sia pure con una serie di emendamenti avanzati e accolti con riformulazione dai parlamentari piddini David Ermini e Walter Verini. La novità più importante del testo riguarda gli effetti della sentenza. Dopo un lungo braccio di ferro e la consultazione delle associazioni dei consumatori, i deputati hanno optato per circoscriverne i benefici solo a coloro che collettivamente hanno portato avanti l’azione giudiziaria facendo salva “l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva”. E’ saltata quindi l’ipotesi, pur contemplata nel testo originario, di allargare in automatico l’effetto della sentenza all’intera platea dei danneggiati. In compenso il meccanismo della class action tenterà di includere tutti i soggetti lesi attraverso un modello che ricalca quello della liquidazione.

Se la struttura della proposta non subirà variazioni in aula, la class action uscirà dal codice del consumo per entrare nel libro IV del codice di Procedura Civile con precise modalità esecutive. Innanzitutto i danneggiati riuniti in “associazione, comitato (…) o ciascun componente della classe” potranno agire in sede legale per chiedere ai giudici “l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”. Anche nei confronti di imprese e di “enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità” fatti salvi i casi di “ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”. Nella proposta è prevista anche la possibilità di un’azione inibitoria collettiva per “ottenere un ordine di cessazione o di non reiterazione della condotta omissiva o commissiva”.

Come richiesto dalle associazioni dei consumatori, l’atto di citazione per l’azione di classe dovrà essere presentato al tribunale delle imprese, evitando l’ingolfamento delle sezioni ordinarie. Viene successivamente pubblicato “a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall’iscrizione a ruolo della causa, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal ministero della Giustizia, in modo da assicurare la agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute”. Entro trenta giorni dalla prima udienza, il giudice dovrà decidere sull’ammissibilità della domanda che potrà essere respinta se infondata, se non c’è omogeneità dei diritti tutelabili, se c’è conflitto di interessi e “quando l’associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio”.

L’ordinanza sull’ammissibilità sarà poi reclamabile nel giro di trenta giorni. Intanto il giudice, dichiarata l’ammissibilità, fissa un termine (non oltre i 180 giorni) per l’adesione all’azione di classe da parte di soggetti “portatori di interessi omogenei” sulla base della definizione fornita dallo stesso tribunale. Nomina inoltre il giudice delegato per la procedura di ammissione e un rappresentante comune degli aderenti “tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare”. Inoltre “decorso il termine di centoventi giorni assegnato per le adesioni il tribunale, con apposita ordinanza da emanare entro quarantacinque giorni, decide sull’ammissibilità delle nuove adesioni intervenute”. Una volta definito il numero degli aderenti e l’importo della class action, il tribunale tenta una proposta transattiva o conciliativa cui sarà data adeguata pubblicità. Se il tentativo di accordo non va in porto, allora il giudice emanerà la sentenza che in caso di condanna prevederà “un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione” di eventuali somme ai ricorrenti.

Articolo Precedente

Autostrade, lobby dei concessionari torna alla carica su rinnovi e tariffe

next
Articolo Successivo

Benzinai, verso riforma della rete nel ddl Concorrenza. Ma tanti sono contrari

next