E’ finalmente possibile richiedere la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro. prevista dal Jobs act. Il 27 aprile, infatti, l’Inps ha pubblicato la circolare che chiarisce il meccanismo attraverso il quale ottenere l’assegno, avviato in via sperimentale per il 2015.

A chi spetta – La Dis-coll intende assicurare un sostegno a co.co.co. e co.co.pro., esclusi amministratori e sindaci, che hanno perso il lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. Per comprovare il proprio status di disoccupato, il richiedente deve prima presentarsi al centro per l’impiego, dichiarare l’attività lavorativa appena cessata e l’immediata disponibilità a trovare lavoro. I beneficiari devono essere iscritti solo alla gestione separata dell’Inps, non possono essere pensionati né avere partita Iva. Inoltre, devono avere versato almeno tre mesi di contributi a partire dal 1 gennaio 2014, di cui una mensilità nel 2015. Quest’ultimo requisito sarà soddisfatto anche con un mese di lavoro che abbia generato un reddito pari ad almeno 647,83 euro. Bisogna poi considerare che la Dis-coll sostituisce l’indennità una tantum prevista dalla legge Fornero. Pertanto le domande di questo ammortizzatore presentate tra l’1 gennaio e il 27 aprile 2015, che facciano riferimento a una perdita di lavoro avvenuta quest’anno, saranno gestite come richieste di Dis-coll.

Come fare la domanda – Per prima cosa, bisogna tener conto dei tempi. La richiesta di Dis-coll deve essere presentata entro 68 giorni dalla perdita del lavoro. Per gli eventi di disoccupazione compresi tra il 1 gennaio e oggi, invece, il termine dei 68 giorni scatta dal 27 aprile, giorno della pubblicazione della circolare Inps, e arriva quindi fino al 4 luglio. La domanda dovrà essere inoltrata per via telematica, attraverso il sito dell’Inps. Tuttavia, questa funzione sarà attiva solo a partire dall’11 maggio. Chi voglia inoltrare la richiesta prima di questa data potrà farlo anche in forma cartacea. L’utente dovrà scaricare il modulo dal sito dell’Inps, sotto la sezione “Moduli” e poi “Prestazioni a sostegno del reddito“, per poi compilarlo e consegnarlo a una sede dell’sitituto di previdenza o a un ente di patronato. Oppure potrà mandare una mail alla struttura Inps competente via posta elettronica certificata: l’indirizzo si trova sul sito dell’istituto seguendo il percorso “Le sedi Inps – Ricerca testuale – Nome sede Inps o Comune di residenza”.

A quanto ammonta l’assegno – L’importo della Dis-coll è pari al 75% del reddito medio mensile del beneficiario, nel caso la cifra non superi i 1.195 euro. In caso contrario, a questa somma andrà aggiunta una quota pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.195 euro. In ogni caso, l’assegno non potrà superare i 1.300 euro mensili. Tuttavia, a partire dalla quarta mensilità, l’importo della Dis-coll si riduce del 3% ogni mese.

Quanto dura la Dis-coll – Il versamento dell’indennità dura per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione a partire dal 1 gennaio 2014. Nel conteggio non si calcolano i periodi che hanno già generato erogazioni della prestazione. In ogni caso, la Dis-coll non può essere versata per più di sei mesi. L’indennità spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro questo periodo o, in caso contrario, dal giorno successivo alla richiesta. Per mantenere il diritto a percepire l’indennità bisogna partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego. In caso contrario l’erogazione dell’assegno sarà interrotta. La Dis-coll sarà stoppata anche nel caso in cui il beneficiario trovi un’occupazione, dia inizio a un’attività autonoma o raggiunga i requisiti per andare in pensione.

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