Prescrizione? No. Il reato di disastro “non si è ancora consumato”. Anzi, con “maggiore esattezza, la sua consumazione è ancora in atto” perché “il pericolo per le popolazioni non è ancora cessato”. Così, nel settembre 2013, la terza sezione della Corte d’appello di Torino aveva spiegato il suo “no” alla prescrizione del processo Eternit. Parole apparse nero su bianco nella sentenza di condanna a 18 anni di carcere per l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny.
Una linea diametralmente opposta rispetto a quella seguita dalla Cassazione, secondo cui la prescrizione scatta dal 1986, in concomitanza con la chiusura degli stabilimenti della multinazionale. Magistrati differenti, opinioni differenti, letture differenti. Un corto circuito giudiziario. Dove è la Suprema Corte a decidere: prescrizione.

Anche i giudici subalpini, naturalmente, avevano preso atto che “la condotta dell’imputato è cessata da molto tempo e cioè almeno dal 1986”, ma avevano aggiunto che “ciò nonostante l’evento è ancora ‘in fieri'”. L’amianto ancora nell’ambiente. La complessità dei lavori di bonifica dei territori. I manufatti in Eternit ancora presenti nelle città (in testa a tutte Casale Monferrato). Le fibre che ancora viaggiano nell’aria. I tempi di incubazione delle malattie, che possono arrivare a trent’anni.

La Corte presieduta da Alberto Oggè, il giudice che nella relazione introduttiva si spinse fino a paragonare la condotta della multinazionale a quella dei gerarchi nazisti che organizzarono “la soluzione finale della questione ebraica”, stabilì che questo tipo di disastro ambientale doloso è “riconducibile alla categoria dei reati a consumazione prolungata“. Non tanto per il comportamento di Schmidheiny (e dell’altro imputato, il barone belga Louis De Cartier, morto alla vigilia della sentenza di secondo grado), quanto perché i suoi effetti “determinano la persistenza del pericolo derivante dall’esposizione all’amianto per un numero indeterminato di persone”.

I giudici d’appello, per argomentare il ragionamento, avevano preso come esempio il furto di energia elettrica o “il pagamento del pizzo da parte della vittima di una estorsione”. In questi frangenti, spiegarono, “la protrazione dell’evento è contestuale o di poco successiva”, mentre nel caso Eternit è diverso. Questa impalcatura è stata smontata dalla Cassazione, che adesso, nelle motivazioni, dirà perché la tesi del “reato a consumazione prolungata” non è sostenibile.

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