Sembrano stringersi i tempi per l’introduzione del reato di autoriciclaggio. Dal testo soft, che escludeva di fatto evasori fiscali e truffatori, è stata eliminata la soglia di non punibilità. La norma, che è stata oggetto di un confronto tra il ministero della Giustizia e quello dell’Economia, prevede il carcere da 1 a 4 anni quando il reato presupposto alla base dell’autoriciclaggio ha pene inferiori ai 5 anni di reclusione; e il carcere da 2 a 8 anni negli altri casi.

Il testo è pronto e sarà presentato, molto probabilmente lunedì, sotto forma di emendamento al ddl sul rientro dei capitali.  Il testo prevede che si applichi la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5mila a 25 mila euro a chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica invece la pena da 1 a 4 anni se il delitto non colposo alla base è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

L’autore del reato non è punibile quando il denaro i beni o altra utilità vengono destinate all’utilizzazione o al godimento personale: questo per evitare il rischio di duplicare la punizione, cioè di punire due volte uno stesso soggetto per uno stesso fatto. La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. Ed è diminuita fino alla metà per chi si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità oggetto, profitto o prodotto del reato. 

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