Quel paio di boxer gli è costato caro, visto che per il furto di un paio di mutande i giudici della sorveglianza di Milano hanno revocato il regime di semilibertà concesso nel 2013 a Renato Vallanzasca. Il protagonista della mala milanese condannato a 4 ergastoli e a 296 anni di carcere, il 13 giugno era stato fermato per il furto di mutande e altri piccoli oggetti in un supermercato a Milano.

L’ex re della Comasina era stato notato dall’addetto dell’antitaccheggio dell’Esselunga di viale Umbria mentre rompe la confezione di un paio di mutande e la nasconde dentro uno zainetto, insieme a delle cesoie e a una bottiglia di diserbante: 70 euro, il bottino.  Quando alla cassa gli viene chiesto di tirare fuori la merce nascosta l’ergastolano, in permesso premio per tre giorni dal carcere di Bollate, si rifiuta. Processato sabato mattina per direttissima e a porte chiuse dal Tribunale di sorveglianza, il giudice Ilaria Simi De Burgis ha convalidato l’arresto e ha disposto la sospensione della semilibertà, che ha fatto tornare in regime di detenzione l’ex bandito. Una sospensione che è ora stata convalidata in termini definitivi.

L’ex bandito della mala milanese degli anni ’70 ha confermato di essere innocente, di non aver mai rubato quelle cose al supermercato e di essere stato incastrato da un giovane incontrato nel negozio che avrebbe messo gli oggetti nella sua borsa. “Sono molto stanco”, ha continuato René davanti ai giudici. “L’unica cosa che voglio è riprendere il mio percorso con il mio lavoro e la mia compagna” e tornare a lavorare alla comunità Il Gabbiano: ridatemi il mio percorso”. 

Nel corso dell’udienza di settimana scorsa davanti al Tribunale di sorveglianza, Vallanzasca ha inoltre ribadito ai giudici di aver costituito un fondo per risarcire i familiari delle persone coinvolte nella sua attività criminale. Vallanzasca, attualmente detenuto nel carcere di Bollate, lavorava presso la comunità Il Gabbiano e trascorreva a casa i fine settimana. Dura la replica del suo avvocato Deborah Piazza: “Non conosco ancora le motivazioni ma questa decisione mal si coniuga con i principi rieducativi della pena e della presunzione di innocenza, che sono principi cardine del nostro ordinamento”.

 

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