Agostino Cordova, che è stato procuratore a Palmi e a Napoli, sottopone alla mia attenzione un nuovo testo in cui parla di situazione carceraria e decreto svuota carceri fornendo un efficace spaccato di come possano esistere molteplici misure variabili a seconda dei reati e dei responsabili, presunti o meno che siano. Ed efficace come sempre, dà uno spaccato utile alla lettura di quanto sta accadendo. Ecco di seguito quanto scrive il dottor Cordova.

L’8 gennaio 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato l’Italia per il degrado della situazione penitenziaria dovuto al sovraffollamento delle carceri. Ne è conseguita la legge “svuota carceri” n. 10 del 21 giugno 2014, consistente nella riduzione delle pene inflitte, nell’ampliamento delle misure alternative, ed altro, in aggiunta e in estensione di precedenti benefici del genere. A parte ciò, viene anche prospettata l’opportunità di emanare un nuovo provvedimento di amnistia e indulto.

Orbene, un aspetto che non è mai stato preso in considerazione è che, a fronte del progressivo dilagare dell’illegalità e dell’insufficienza delle carceri, il rimedio del tutto ovvio cui da molti anni dovevasi tempestivamente ricorrere era quello della realizzazione di nuovi istituti penitenziari per adeguarli al sempre maggiore numero dei detenuti, e non di ammassare costoro in maniera disumana nelle insufficienti carceri esistenti: come mai nessuno si è accorto di tale mancata soluzione e non l’ha eccepita?

Ne consegue un ancora più progressivo decadimento della legalità, in quanto all’aumento della criminalità non corrisponde una tempestiva e adeguata risposta dello Stato, ma un adattamento alla deprecabile situazione, consistente, nella specie, nel ridurre le pene carcerarie alla capienza dei relativi istituti, e non viceversa. E si tace che dal 1948 furono emanati oltre 20 provvedimenti di amnistia ed indulto: uno Stato “indulgente”?

Quindi, mentre le pene delle varie mafie sono gravissime, se non mortali, inappellabili e immediatamente esecutive, quelle dello Stato sono amnistiabili, condonabili, prescrivibili, patteggiabili, riducibili, dolcificabili: ad esempio, è recente l’abbassamento della pena per il voto di scambio politico-mafioso, reato teorico, dato che nessuno si chiede per chi votino e faccia votare, e tutti coloro che sono a esse sottoposti e obbligati a obbedire.

In siffatta situazione è illusorio pensare a un recupero della legalità, in quanto al dilagare della delinquenza non solo non si contrappone un’adeguata reazione dello Stato, ma addirittura avviene un maggiore abbassamento di essa.

Occorre tuttavia precisare che, da una parte, il governo ha ritenuto necessario provvedere nel modo di cui sopra attenendosi alle ingiunzioni della Cedu perché si risolvesse la situazione, e quindi per evitare ulteriori condanne; ma che, per altro verso, non ha previsto che le misure di cui sopra sarebbero rimaste in vigore fino all’eliminazione dell’emergenza con la costruzione di nuove carceri. Né potevasi rimediare con un ennesimo indulto, atteso che questo avrebbe avuto effetto per le condanne passate e non anche per quelle future Tuttavia, resta comunque salva l’attribuzione della situazione a tutti i Governi che si sono succeduti dall’inizio di detta emergenza, non avendo essi provveduto ad adeguare le carceri al numero dei detenuti.

A tal punto, volendo fare un paradossale paragone per consimili sistemi, se si volesse rimediare alla lungaggine dei processi causata dall’insufficienza degli organici della magistratura, anziché aumentare detti organici adeguandoli alle pendenze si dovrebbero abrogare i reati meno gravi e più frequenti?

di Agostino Cordova

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