Non è certamente un fulmine a ciel sereno quello che si è scatenato nelle ultime ore intorno alla Tasi, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, quali ad esempio l’illuminazione, l’anagrafe, la manutenzione delle strade o dei giardini, che da quest’anno ha sostituito l’Imu (l’Imposta sulla casa che ha sua volta ha inglobato l’Ici), e che insieme alla Tari (la nuova tariffa sui rifiuti) compone l’Imposta Unica Comunale (Iuc).

Giovedì mattina in Gazzetta Ufficiale è stato, infatti, pubblicato il decreto del ministro dell’Economia con il quale si approva il bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo. Ma il modello è in bianco – perché utilizzabile in tutti i Comuni – e non il solito bollettino precompilato che i Comuni hanno sempre inviato ai contribuenti per il pagamento delle tasse sulla casa.

Un dramma, quindi, per tutti coloro i quali non hanno nessuno dimestichezza tra codici tributo, sigle, percentuali, detrazioni, codicilli, rendite catastali e aliquote che, invece, sono indispensabili per calcolare il tributo. Questo perché il metodo assomiglia molto a quello dell’Imu. Ed è passato veramente troppo poco tempo per non ricordare il caos che all’inizio del 2014 si è scatenato per la scadenza della mini-Imu, tra la confusione generata da diversi Comuni che, per fare cassa, hanno deciso di prevedere un’aliquota più alta del 4 per mille fissata dallo Stato e i centri di assistenza fiscale (Caf) presi d’assalto dai contribuenti alle prese con il calcolo della rata.

Bollettini che Confedilizia ha immediatamente bollato come “illegali”, perché contrastano con la Legge di Stabilità. “La normativa – spiega il presidente dell’associazione della proprietà edilizia, Corrado Sforza Fogliani – prevede che gli enti impositori inviino ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, solo subordinandolo all’emanazione di un decreto ministeriale. C’è stato, quindi, un illegittimo superamento della legge, pubblicando i modelli precompilati. Solo rispettando l’obbligo imposto dal dettato normativo – sottolinea – si giungerà ad un sistema di pagamento delle imposte che si richiede ad un fisco civile e che molti Paesi già adottano”.

E, come se la cattiva lezione che Stato e amministrazioni comunali hanno impartito agli italiani non fosse servita a nulla, a cinque mesi di distanza il pasticciaccio delle tasse legate alla casa si è di nuovo palesato, con l’ennesima beffa di una fiscalità differenziata. Entro il 23 maggio, infatti, i Comuni italiani avrebbero dovuto comunicare l’aliquota prescelta per consentire il calcolo della prima rata della Tasi. Ma non tutti ci sono riusciti (al momento nella banca dati del Dipartimento delle Finanze sono presenti le delibere di circa 1.200 Comuni), costringendo il ministero dell’Economia a concedergli a migliaia di amministrazioni comunali una proroga da giugno a ottobre. Così per alcuni cittadini l’appuntamento con il tributo è slittato di quattro mesi. Per altri italiani, più sfortunati, il pagamento della Tasi resta fissato al 16 giugno.

Ma non è detto che resti tutto così. Dovrebbe, infatti, arrivare già venerdì in Consiglio dei ministri, o al più tardi martedì prossimo, il decreto Tasi per permettere ai Comuni che non hanno deliberato le aliquote di rinviare la prima rata al 16 ottobre. Il decreto poi sarà inserito, come preannunciato, nel dl Irpef, martedì 3 giungo con un emendamento del governo ad hoc

Meglio anche ricordare che la Tasi, a differenza dell’Imu, la pagano pure gli inquilini. La legge prevede una quota tra il 10% e il 30% del totale a carico degli affittuari. Anche questa dovrà essere indicata dalle delibere comunali.

Di certo lo slittamento non riguarderà l’Imu che, invece, ancora si paga sulla seconda casa, sulle prime case di lusso e su tutti gli altri immobili: per i proprietari l’appuntamento rimane al 16 giugno anche in assenza di delibera, perché valgono le vecchie aliquote.

Per ora un elemento positivo emerge. La Tasi può essere pagata anche con il modello F24 in cui deve essere riportato obbligatoriamente il numero del c/c 1017381649 e consente di ricorrere alla compensazione, vale a dire al pagamento della Tasi con eventuali crediti d’imposta. Senza contare, poi, che pagando l’F24 con l’home banking è possibile usufruire di una compilazione semplificata.

Per pagare la Tasi i codici tributo da inserire nel modello F24 sono: “3958” per l’abitazione principale e relative pertinenze; “3961” per gli altri fabbricati; “3959” per i fabbricati rurali ad uso strumentale; “3960” per le aree edificabili.

Per l’Imu si utilizzano, invece, i seguenti codici tributo: “3918” immobili diversi dalla prima casa; “3913” fabbricati rurali ad uso strumentale; “3914” terreni; “3916” aree fabbricabili; “3925” immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; “3930” immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune.

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