Il Governo vara il decreto che garantisce 80 euro in più al mese nella busta paga di 10 milioni di lavoratori dipendenti. La forma prescelta è quella di un bonus monetario e non di un rafforzamento della detrazione Irpef. Le modalità tecniche di applicazione del provvedimento.
di  e  (lavoce.info, 23 aprile 2014) 

80 euro per i dipendenti

Tempi (più di un mese dopo l’annuncio del premier) e modi (le molte versioni circolate fino all’ultimo minuto e le ipotesi discusse) non sono stati propriamente “renziani”, ma alla fine “gli 80 euro in più al mese” ai dipendenti sono arrivati. A conferma di quanto il Governo punti sull’operazione “80 euro”, nel decreto legge Spending Review le è stato riservato il posto d’onore, l’articolo 1, sotto il titolo “Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale”. Forse un eccesso di slancio, tenendo conto che solo qualche giorno prima lo stesso Governo, nel Documento di economia e finanza, aveva attribuito al provvedimento effetti macroeconomici relativamente modesti: 0,1 per cento nel 2014 e 0,3 per cento nel 2015.
Cosa è dunque uscito dal capello del Governo? In che modo verrà assicurato l’aumento del reddito netto ai lavoratori dipendenti?

Come funziona

La soluzione che si è deciso di applicare è quella di un “bonus” monetario che i lavoratori dipendenti si ritroveranno nelle buste paga a partire da maggio. Il Governo lo definisce impropriamente credito d’imposta (perché operativamente sarà un importo detratto dalle ritenute future operate dai sostituti d’imposta o, se insufficienti, dai contributi dai contributi previdenziali dovuti) e, altrettanto impropriamente, per attuarlo normativamente, interviene sulla disciplina dell’Irpef. Ma in realtà il “bonus” non modifica la struttura dell’Irpef, ed è collegato all’imposta personale unicamente perché il suo ammontare è legato al reddito complessivo a fini Irpef. La soluzione prescelta non è stata dunque quella inizialmente ipotizzata di agire attraverso un rafforzamento della detrazione Irpef da lavoro dipendente.(1) E neppure quella di operare sui contributi sociali introducendo un’aliquota ridotta fino a una certa soglia di reddito e fiscalizzando lo sconto a fini previdenziali.

Il secondo elemento qualificante è la delimitazione della platea dei beneficiari del “bonus”. Sono i lavoratori dipendenti e gli assimilati (come i co.co.pro), ma tra questi sono esclusi i contribuenti con l’imposta lorda Irpef minore o uguale alla sola detrazione da lavoro (cioè quelli che hanno redditi inferiori a 8.145 euro se percepiti per l’intero anno, circa 3 milioni di soggetti (2)). Restano fuori anche i pensionati.
Infine, la scalettatura del beneficio è variabile a seconda del reddito complessivo Irpef del lavoratore dipendente. In particolare, il “bonus” per il 2014 è pari a zero se il reddito complessivo, percepito per l’intero anno, è inferiore a 8.145 euro (la fascia dell’incapienza, come sopra specificato), a 640 euro costanti per i redditi compresi tra 8.145 e 24mila euro (circa 10 milioni di contribuenti); superata tale soglia, il “bonus” decresce in modo lineare e assai repentino fino ad azzerarsi a 26mila euro (circa 1,3 milioni di contribuenti) (grafico 1, linea verde).

Il beneficio massimo in termini di aumento di reddito netto, pertanto, è pari a 640 euro all’anno: sono circa 53 euro mensili, che diventano esattamente 80 se si considera il fatto che il beneficio per il 2014 non vale per tutto il periodo d’imposta, ma solo per i mesi che vanno da maggio a dicembre. Il costo della misura è pari a circa 7 miliardi, non poco se si considera il gettito complessivo Irpef.
Se il “bonus” dovesse essere confermato anche per il 2015, l’andamento del credito per l’anno intero dovrebbe avere l’andamento della linea rossa del grafico 1 con un beneficio annuo massimo pari 960 euro annui (sempre 80 euro mensili). (3) In questo caso, il costo sarebbe un po’ superiore ai 10 miliardi di euro, che salirebbero a circa 13 se il “bonus” dovesse essere esteso nella medesima misura anche ai contribuenti incapienti.

Grafico 1 – L’andamento del “bonus”

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Punti di forza e di debolezza

Quali sono i punti di forza e di debolezza del nuovo “bonus”?
Apprezzabile è innanzitutto che agli annunci del presidente del Consiglio siano seguiti in tempi brevi i fatti: gli 80 euro in più (su base mensile) sono ora realtà per ben 10 milioni di dipendenti: rispetto alla dispersione in micro-interventi del Governo Letta questa è un cambio di passo riconoscibile. Certo, la promessa è stata mantenuta solo in parte: l’annuncio originario di metà marzo lasciava intendere che i mille euro in più sarebbero stati recapitati a tutti i dipendenti con redditi minori di 25 mila euro, incapienti compresi. Ma la coperta finanziaria era evidentemente troppo stretta per includere anche i redditi più bassi, e si è preferito concentrare le risorse disponibili su un insieme comunque ampio di lavoratori (8-24mila euro). Bisognerà vedere ora se il Governo riuscirà a resistere al pressing per allargare la platea dei beneficiari o, in alternativa, a trovare le risorse finanziarie necessarie per finanziarie anche i pensionati.

Positiva è tutto sommato la scelta tecnica di aver veicolato la nuova misura attraverso un“bonus”, e non mediante un intervento sulle detrazioni Irpef. Data l’urgenza dell’intervento e l’indisponibilità di risorse finanziarie per affrontare in modo adeguato la questione degli incapienti, quella di evitare di intaccare in modo frettoloso gli elementi costitutivi dell’Irpef è stata una decisione prudenziale. Peraltro, il provvedimento dichiara apertamente che si tratta di una soluzione temporanea, preannunciando un intervento strutturale da realizzare con la Legge di stabilità per il 2015, quando anche il quadro delle coperture finanziarie sarà, si spera, più solido.

La scelta del “bonus” in luogo del rafforzamento della detrazione per redditi da lavoro, inizialmente ipotizzata, permette poi di includere tra i beneficiari anche alcuni lavoratori incapienti. Potranno infatti ricevere il “bonus”, anche se incapienti, i lavoratori con redditi superiori a 8.145 euro che non sono incapienti per la sola detrazione da lavoro, ma che lo diventano considerando anche altre tipologie di detrazioni, come quelle per carichi familiari (circa 1,1 milioni di soggetti). (4)

Dall’altra parte, l’introduzione del “bonus” denuncia tutta una serie di criticità, legate soprattutto alla sua natura emergenziale, di misura da adottare a tamburo battente per dare un segno tangibile di cambiamento, che comporteranno la necessità di ritornarci sopra a breve in modo più strutturale.
Per ragioni di compatibilità finanziaria e, non da ultimo, di complessità operative, si è scelto, come detto, di rinviare al futuro l’attribuzione del beneficio anche ai redditi più bassi che per ora restano fuori dal perimetro dei beneficiari. Quello degli incapienti è un problema a lungo dibattuto, la cui mancata soluzione comporta problemi di iniquità fiscale e di indebolimento degli effetti macroeconomici di rilancio della domanda interna, nella misura in cui sono i lavoratori più poveri quelli ad avere la maggiore propensione al consumo.

Dal punto di vista tecnico, l’esclusione degli incapienti comporta il fatto che, ad esempio, un lavoratore con reddito pari a 8.145 mila euro non otterrà alcun beneficio, mentre un analogo contribuente con reddito di 8.146 euro, avendo una imposta netta appena positiva, potrà beneficiare nel 2014 di un credito d’imposta di 640 euro. Forse, pur rimandando al futuro la soluzione strutturale del problema, già ora si sarebbe potuto graduare il meccanismo per non comportare questo “salto”.
Il fatto di aver confezionato sul piano tecnico la misura di sostegno al reddito dei dipendenti come un “bonus” e non come una revisione della detrazione Irpef se in queste circostanze è un elemento apprezzabile dell’intervento, è al contempo un punto di debolezza per la sua tenuta nel tempo: il “bonus”, proprio perché non interviene sulla struttura dell’Irpef, è di per sé una misura transitoria legata a doppio filo all’urgenza di cambiamento del Governo Renzi, mentre per sostenere veramente i consumi è necessario incidere sui comportamenti, e per questo occorrono interventi stabili e duraturi. (5)

È poi lo stesso disegno del “bonus” che desta qualche perplessità (6); anche se è svincolato dalla struttura dell’Irpef, la variazione di reddito disponibile (cioè tenendo conto sia del “bonus” sia del prelievo Irpef) al variare del reddito complessivo produce un effetto indesiderato: nella fascia 24-26mila euro: in soli 2mila euro l’ammontare del “bonus” crolla dal suo livello massimo a zero, comportando aliquote marginali effettive (Irpef + “bonus”) pari al 63,5 per cento su base annua con il “bonus” erogato per otto mesi come sarà effettivamente nel 2014 (ma che sfiorano l’80 per cento su base annua con il “bonus” erogato per dodici mesi “a regime”), contro un’aliquota Irpef che in questa fascia di reddito è attualmente pari al 31,5 per cento (grafico 2). In questa ristretta fascia di reddito, in cui ricadono circa 1,3 milioni di contribuenti, un’ora di straordinario sarà dunque drammaticamente disincentivata. (7) Per contro, in tutte le altre fasce di reddito le aliquote marginali effettive non cambiano rispetto ad oggi.

Infine, c’è da osservare che il “bonus” è applicato indistintamente, a parità di reddito, a tutti i contribuenti interessati. Per esempio, lo stesso “bonus” verrà riconosciuto sia a un dipendente single sia, se con eguale reddito, a lavoratore con moglie e figli a carico.
Si tratta insomma di una serie di distorsioni che rendono difficile immaginare che il “bonus” in questa forma avrà lunga vita, e che invece richiedono, superate le urgenze di questa fase, un intervento più strutturale nell’ambito dell’Irpef.

Grafico 2 – Le aliquote marginali effettive con il bonus per l’intero anno – Lavoratore dipendente single

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(1) Si veda in proposito il nostro articolo su Il Sole-24Ore del 14 aprile.
(2) Invece in questa fascia di reddito beneficeranno parzialmente del “bonus” i lavoratori dipendenti con imposta netta positiva (circa un milione di soggetti) che presumibilmente lavorano per meno del’intero anno.
(3) Un credito d’imposta pari a 960 euro per i redditi complessivi compresi tra 8.150 e 24 mila euro e, superata tale soglia, un credito via via decrescente (in modo molto veloce) che si azzera a 26 mila euro.
(4) Spetterà ai sostituti d’imposta, in caso di familiari a carico, attribuire il beneficio ai contribuenti incapienti che non lo sarebbero applicando solamente la detrazione da lavoro.
(5) Sembra un po’ ciò che è successo con l’eliminazione dell’Imu sull’abitazione di residenza. Anche se l’importo medio dello sconto in questo caso è minore del “bonus” in esame, non sembra che si siano verificati grandi effetti sui consumi. Probabilmente i consumatori non ci hanno creduto, giustamente, visti i fatti successivi, e non hanno di conseguenza modificato i loro comportamenti.
(6) Ancora da chiarire sono poi alcune modalità applicative del “bonus”. L’importo effettivamente erogato verrà indicato dal sostituto d’imposta nel Cud. Sembra quindi che non sarà esplicito in ciascuna busta paga percepita mensilmente (come originariamente nelle intenzioni del Governo), proprio perché non potrebbe essere un calcolo definitivo fino, appunto, al conguaglio di fine anno applicato dal sostituto d’imposta. Alcuni problemi di visibilità “politica” dell’intervento potrebbero sorgere per i lavoratori con più sostituti d’imposta che lavorano per l’intero anno. In caso di più lavori, o in caso di altri redditi non conteggiati dal sostituto d’imposta nel calcolo delle ritenute mensili (come ad esempio i canoni di locazione percepiti durante l’anno, che dovrebbero concorrere a determinare l’ammontare del “bonus”), il lavoratore si potrebbe trovare nella situazione di dover restituire, in sede di dichiarazione dei redditi, totalmente o parzialmente i benefici ricevuti mensilmente. E questo verrebbe percepito dal lavoratore come un aspetto negativo, anche se di fatto vengono restituite somme di cui il lavoratore non avrebbe avuto diritto. Resta anche da chiarire se il provvedimento sarà applicabile ai lavoratori che non hanno un sostituto d’imposta, come ad esempio le collaboratrici domestiche o le badanti. In questo caso l’importo mensile del “bonus” potrebbe essere detratto dall’ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro, la cui somma dovrebbe essere fiscalizzata al fine di non incidere negativamente sul montante contributivo del lavoratore; oppure il “bonus” potrebbe essere annualmente recuperato dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.
(7) Il grafico 2 considera il caso di un lavoratore dipendente single, che ha lavorato per l’intero anno; esso non considera l’impatto dovuto alle addizionali regionali e comunali.

Simone Pellegrino. Dottorato di ricerca in Finanza Pubblica a Pavia e Master in Public Economics a York. Attualmente ricercatore di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino.
Alberto Zanardi è attualmente professore ordinario di scienza delle finanze presso l’Università di Bologna. E’ componente del centro di ricerca Econpubblica presso l’Università Bocconi di Milano. E’ stato membro della Commissione tecnica per la finanza pubblica nel 2007-08 e attualmente è membro della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale presso il Ministero dell’Economia.

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