La ripresa integrale del processo Berlusconi a Napoli sulla compravendita dei senatori attraverso numerose emittenti televisive senza alcun raccordo tra loro “costituirebbe un sicuro intralcio e disturbo alle attività processuali”. Inoltre la “particolare invasività del mezzo televisivo e la sua significativa e diretta percepibilità da parte dei protagonisti dell’accertamento probatorio può recare disturbo alla serenità delle testimonianze”. Ed in particolare di quelle “che devono essere rese da soggetti la cui funzione pubblica si fonda sul consenso degli elettori”.

Sono alcuni dei passaggi chiave dell’ordinanza di quattro pagine con cui la prima sezione collegio C del Tribunale di Napoli, presidente Serena Corleto, giudici a latere Nicola Russo e Antonio Baldassarre, ha disposto stamane importanti limitazioni all’uso delle telecamere televisive durante il dibattimento, in corso presso l’aula 219 del Palazzo di Giustizia partenopeo. Il collegio ha invece consentito la registrazione radiofonica integrale a Radio Radicale. Secondo i giudici “è di tutta evidenza che l’integrale ripresa televisiva delle dichiarazioni può incidere sullo stato d’animo del testimone e sulla genuinità e completezza delle due dichiarazioni (come dimostrato anche da pregresse esperienze in processi di analoga rilevanza anche mediatica)”. Particolarmente delicato è il passaggio dedicato alla serenità dei politici. Si tratta infatti di un processo dove è chiamato a testimoniare mezzo governo Prodi della legislatura 2006-2008, nonché decine di big politici, in particolare del centrodestra.

Tutti chiamati, a cominciare da Prodi, a dire la loro sulle concitate vicende che fecero cadere l’esecutivo del professore bolognese e sul ruolo del senatore Idv Sergio De Gregorio, poi passato in corso di legislatura con Berlusconi, e del giornalista faccendiere Valter Lavitola nelle trattative nelle trattative per convincere alcuni senatori in bilico a passare con l’opposizione e far mancare i numeri al governo. Il Tribunale è consapevole “d’incidere, in qualche misura limitandolo, sul diritto di informare e di essere informati”. Ma fa prevalere ragioni di “tutela preventiva” per i timori illustrati nelle altre parti del provvedimento.

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