Addio alla carta, dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, amministrazione digitale, PA paperless, con l’inesorabile portato del “sensibile” taglio di costi e della “liberazione di importanti risorse” da utilizzare per scuole, ospedali, beni culturali.

Affiancare (alla buon’ora) all’automazione industriale un'”automazione amministrativa”, sulla base della progressiva (molto progressiva) presa di coscienza delle nuove tecnologie.

Non c’è Governo, non c’è Ministero o ministro che non abbia lasciato il proprio personale contributo, quasi fosse un sigillo, alla perpetua narrazione sul digitale e che non si sia “speso” per l’innovazione del Paese. Era, ad esempio, il febbraio del 2003 quando l’allora ministro Lucio Stanca raccontò del risparmio di 17 tonnellate di carta grazie all’utilizzo della posta elettronica da parte del Ministero degli Esteri nella comunicazione tra rappresentanze diplomatiche.

Un ininterrotto profluvio di norme, di mai sopiti proclami “sempre tesi” all’ammodernamento del Paese. 

Attraverso una stratificazione legislativa da far tremare i polsi al più zelante archeologo, si è giunti al recente decreto “Modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe, di stato civile nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali”, adottato lo scorso 12 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il comunicato pubblicato su www. governo.it, tra l’altro, recita:

“Gli atti tra comuni in materia elettorale, di stato civile e anagrafe ma anche le comunicazioni inviate ai comuni dai notai relative alle convenzioni matrimoniali dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica”. Ancora: “Il decreto dà attuazione alle norme previste dal Dl Semplificazione Italia in conformità a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale”.

Citando una famosa canzone si potrebbe dire: “Era già tutto previsto”.

Il decreto “dematerializzazione” in realtà non aggiunge nulla a quanto stabilito dal Cad, il Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Anzi, non è neppure “in conformità”, visto che arriva a sottrarre qualcosa alle stesse previsioni del Cad, come nel caso delle comunicazioni telematiche tra notai e Pubblica amministrazione.

L’articolo 4 del recente decreto, infatti, prescrive che: “Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni, anche ai fini delle convenzioni matrimoniali, sono effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata”, riservando, dunque, la possibilità di scambiarsi informazioni al solo circuito Pec (un’anomalia tutta italiana).

Peccato che il Codice dell’Amministrazione Digitale (legge ordinaria, di rango superiore al decreto ministeriale) all’articolo 47, lasci, invece, la possibilità di scambiarsi documenti sia mediante posta elettronica semplice che in cooperazione applicativa, purché se ne garantisca la provenienza, che si ha non solo con la Pec ma anche, ad esempio, con la firma digitale.

Non si capisce, dunque, il motivo per il quale si continuano ad affastellare norme, circolari, direttive, regolamenti e decreti che ribadiscono principi generali o che creano contraddizioni e caos rispetto al quadro normativo esistente, senza andare, invece, ad incidere concretamente sull’ammodernamento dell’Amministrazione pubblica.

“A mio parere, il decreto è un’inutile ripetizione di quanto si sa già da tempo ed è contenuto in tantissimi principi del Codice dell’Amministrazione digitale, tra cui l’articolo 47, più volte ripreso nel decreto”, osserva Andrea Lisi, avvocato, esperto del settore, presidente Anorc, l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale.

“Legiferando così – aggiunge Lisi – si rischia di far confusione e di perdere autorevolezza. L’unico effetto apprezzabile è che si continui a parlare di digitalizzazione ma, salvo qualche positiva eccezione, entrando in una qualsiasi PA, ci si rende conto che la “PA paperlessè lontana dall’essere un fatto concreto. Basta ricordare che il Codice dell’Amministrazione Digitale – che ora sembra quasi essere stato “eclissato” dalle “novità” dell’Agenda Digitale – non ha trovato piena applicazione e attende ormai da anni la promulgazione di diversi decreti attuativi più tecnici”.

Proprio nell’attuazione di indicazioni operative si arenano gli sforzi e le speranze di una Pubblica amministrazione agile e snella che interpreti il “buon andamento” dell’articolo 97 della Costituzione come capacità di governare i processi amministrativi alla luce dei sistemi informatici.

“Si è in attesa – sottolinea ancora l’esperto – delle regole tecniche sulla formazione dei documenti informatici, sulla gestione del protocollo informatico, sulla conservazione dei documenti informatici. Queste norme tecniche costituiscono le fondamenta da cui partire per digitalizzare sul serio. Come si fa ad obbligare una PA a  sostituire il documento cartaceo con quello informatico se non si è rilasciata la patente su come formarlo, su come gestirlo e conservarlo? Mai come ora occorrono istruzioni tecniche precise e univoche per costruire un reale futuro digitale. Siamo di fronte al paradosso secondo cui mentre la normativa primaria, adottata con decreto legge o con decreto legislativo, viene definita in  maniera rapida, dall’altro non può dirsi la stessa cosa per il varo delle necessarie indicazioni operative che specificano la normativa primaria e che devono anche avere l’ avallo europeo”.

Nel 2012, la stessa Anorc ha condotto una ricerca sul grado di digitalizzazione della PA italiana. Dai dati sono emerse scarsa conoscenza degli obblighi normativi, conservazione digitale dei documenti raramente attuata, mancata nomina dei responsabili della conservazione digitale (figura obbligatoria), difficoltà per il cittadino che voglia far valere i propri diritti alla trasparenza digitale e scarsa fruibilità dei siti istituzionali.

Si tratta di criticità assai rilevanti per cui continuare a ripetere principi generali di digitalizzazione senza le relative norme tecniche di attuazione vanifica l’obiettivo di una moderna Pubblica Amministrazione. In questo caso, repetita non iuvant.

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