Entrare in banca e ottenere un mutuo per la casa, la cessione del quinto o un prestito per comprare l’ultimo smartphone, l’automobile nuova o per pagare il conto del dentista è un’impresa sempre più ardua, si sa. Ma questo accade non solo perché il sistema bancario non è ancora tornato ad allargare i cordoni della liquidità (a causa della stretta creditizia o credit crunch, dal 2011 ad oggi – spiega la Banca d’Italia – sono stati erogati 114 miliardi di euro in meno alle famiglie). Sempre più italiani si vedono negare un finanziamento anche perché risultano cattivi pagatori. Si tratta, cioè, di tutti quelli che hanno pagato in ritardo, o per niente affatto, le rate di un altro prestito. Un condizione che, in questi anni di crisi, può anche rappresenta “la morte civile” per un imprenditore che non otterrà più altri finanziamenti. 

Cosa sono i Sic
Ogni volta che si accede al credito al consumo (ma anche quando si fa da garante), si viene censiti nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) che raccolgono i dati su tutti i contratti di prestito che banche e finanziarie stipulano con i clienti. Le più note sono Crif, Experian e Ctc. Il compito è chiaro: valutare il merito creditizio e contenere il rischio – attraverso le segnalazioni che gli stessi istituti inviano ogni mese – di concedere nuovi prestiti a quanti non siano in grado di rimborsarli. Evitando, inoltre, il rischio di sovraindebitamento. In base a questa regolarità, le informazioni nei Sic si distinguono in positive e in negative, con l’archivio informatico composto per oltre tre quarti da nominativi di cittadini che rimborsano regolarmente il finanziamento. Sono gli isituti finanziari a consultare i dati contenuti nei Sic per verificare l’affidabilità creditizia del cliente prima di decidere se concedergli o meno il finanziamento. Banche e finanziarie devono, infatti, essere certe di potersi fidare e conoscere come si è comportato in passato il consumatore rispetto alla restitutizione di un altro prestito.

La normativa
Dal 2005 a disciplinare l’attività dei Sic c’è un “Codice di deontologia e di buona condotta” che dovrebbe tutelare i diritti di quanti risultano censiti, dal momento che possono sempre rettificare, aggiornare e cancellare le informazioni che si rivelino non correttamente riportate. Condizionale d’obbligo, visto che nel corso degli anni sono state molte le battaglie intraprese dalle associazioni dei consumatori e dai singoli cittadini che si sono visti iscrivere erroneamente.

Basti pensare che le dispute continuano ad affollare anche le aule dei tribunali. L’ultima sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (sentenza n° 18555/2013) pochi mesi fa non fa altro che ribadire il “diritto del cliente a ricevere entro 15 giorni una risposta dalla banca con le informazioni contenute nella segnalazione negativa emessa a suo carico”, così come previsto dal Codice.

Meglio, quindi, ricordare le regole predisposte per i Sic che, tra l’altro, disciplina anche i tempi di conservazione dei dati. Si tratta, infatti, di periodi ben precisi, al termine dei quali le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema. Sono previsti, inoltre, tempi diversi a seconda che si tratti di dati negativi o positivi.

Tempi di conservazione dei dati
Tutte le richieste di credito non vanno mantenute oltre 6 mesi. Ma se la domanda non viene accolta, il Sic ha tempo 30 giorni per provvedere alla cancellazione dei dati. Mentre per i ritardi successivamente regolarizzati le informazioni sono visibili: per 1 anno se il ritardo non è superiore a 2 rate o 2 mesi, mentre per i ritardi superiori si sale a 2 anni dalla data di regolarizzazione.

Invece, le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati possono essere conservate per 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale o, successivamente alla scadenza contrattuale, dalla data dell’aggiornamento relativo ad eventi rilevanti del rapporto di credito (passaggio a perdita, cessione del credito, ecc).

Le segnalazioni
Il primo ritardo di pagamento viene reso visibile solo in caso di mancato pagamento per 2 mesi consecutivi (o 2 rate). E l’istituto lo dovrà comunicare al cliente 15 giorni prima dell’invio della segnalazione al Sic. La segnalazione di ulteriori ritardi (successivi al primo) avviene comunque attraverso gli aggiornamenti mensili inviati dagli istituti.

Ad esempio, se il prestito si è estinto regolarmente a febbraio del 2011, sarà visibile nel Sic fino a febbraio 2014. Mentre se durante il rimborso di un finanziamento, non si sono pagate regolarmente le rate di maggio, giugno e luglio 2013, poi saldate a ottobre 2013, la segnalazione riguardante le 3 rate pagate in ritardo verrà cancellata automaticamente a ottobre 2015, ventiquattro mesi dopo la regolarizzazione.

Le limitazioni
Detto che sarà impossibile ottenere un prestito, un mutuo, un fido o la cessione del quinto, le segnalazioni nei Sic non sono però ostative all’ottenimento di un conto corrente. Tuttavia alcune banche – non essendoci una regola che lo impone – potrebbero rifiutarsi di aprirlo, così come potranno scegliere se rilasciare un Bancomat o la carta di credito. Nel caso in cui, invece, si fosse già titolari del c/c non potranno richiederne la chiusura. Ovviamente, se sul conto ci sarà disponibilità, la banca consiglierà di mettersi in regola con il pagamento delle rate.  

In caso di errore
Per ottenere l’integrazione o la modifica dei dati è possibile rivolgersi a Crif, alle altre banche dati o ad Adiconsum, Assoutenti, Codacons, Federconsumatori che, grazie a un protocollo di intesa, hanno un canale preferenziale che gli consente di accedere ai dati anche in soli 10 giorni. Al bando, quindi, tutte le fantomatiche società private che promettono la cancellazione dalla lista dei cattivi pagatori. I dati negativi possono essere cancellati prima dei tempi di conservazione previsti, solo se non sono stati correttamente segnalati/aggiornati dall’istituto di credito. “L’unica procedura riconosciuta – spiegano le associazioni dei consumatori – prevede che si interroghi gratuitamente direttamente Crif. E, solo se non c’è nessuna informazione creditizia, verrà richiesto un contributo spese di 10 euro”.

Per non fare confusione
Capita spesso che parlando di cattivi pagatori, si accomuni la posizione del protestato. Tuttavia, anche se entrambi avranno difficoltà ad ottenere un prestito per la loro condizione, il registro in cui vengono segnati è diverso. Il mancato pagamento di un assegno, infatti, non provoca la segnalazione nei Sic ma la trascrizione nel Bollettino Informatico dei Protesti che prevede modalità di iscrizione e di cancellazione diverse. 

Capitolo a parte per la Centrale allarme interbancaria (Cai). Si tratta dell’archivio informatico che raccoglie i dati di assegni non pagati o delle carte di credito utilizzate senza autorizzazione o prive di copertura.

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