La Commissione Giustizia della Camera fa a pezzi la discussa riforma della Rc Auto contenuta nel decreto Destinazione Italia. Un provvedimento che, secondo l’onorevole Andrea Colletti (M5S) membro della stessa Commissione, è “talmente sbilanciato a favore delle imprese di assicurazione e a sfavore degli assicurati da sembrare scritto direttamente dalla Unipol”. E’ quanto emerge dal Bollettino sull’attività delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 gennaio scorso (LEGGI IL DOCUMENTO). Nel quale sono riportati l’esame del decreto e la proposta di parere da inviare alle Commissioni Finanze e Attività produttive firmata dal relatore Franco Vazio (Pd) che, per quanto di competenza della Giustizia, demolisce uno per uno i punti più controversi della nuova normativa sulle polizze obbligatorie per la Responsabilità civile automobilistica. Dalla scatola nera, alla raccolta delle testimonianze sugli incidenti, passando per l’utilizzo delle carrozzerie convenzionate e la cessione del credito ai carrozzieri. Senza trascurare i nodi che riguardano potenzialmente tutti i cittadini, come il depennamento dei risarcimenti per i cosiddetti danni lievi e la decadenza del diritto di richiesta di risarcimento in mancanza di apertura della pratica entro 90 giorni dall’incidente.

IL COLPO DI SPUGNA SUI DANNI LIEVI. A tal proposito il relatore ritiene “necessario sopprimere” il comma della nuova normativa che stabilisce che l’infortunato “è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Una norma precedente, firmata dal governo Monti che già aveva aperto la strada a dubbi e contestazioni alleggerendo i costi delle compagnie in affanno per gli effetti sulle polizze del calo delle auto in circolazione, affiancava a “strumentalmente” l’avverbio “visivamente” che l’esecutivo Letta ha invece deciso di togliere di mezzo, eliminando di fatto i risarcimenti per colpi di frusta e danni psichici come lo stress post traumatico o ferite e lesioni non riscontrabili via Tac e radiografia. L’onorevole Vazio in particolare non ravvisa “alcun ragionevole motivo per limitare il diritto al risarcimento di danni, escludendo le lesioni riscontrabili con diagnosi di tipo visivo (si pensi, ad esempio, al cosiddetto «colpo di frusta») che comunque, per quanto normativamente definite di « lieve entità», possono essere in varia misura invalidanti”.

LA NUOVA PRESCRIZIONE DI 90 GIORNI. “Perplessità” anche per la parte della riforma Letta che prevede, anche in caso di incidente mortale, che se l’assicurato non invia una richiesta di risarcimento entro tre mesi dal fatto dannoso, è decaduto dal diritto, nonostante il codice indichi una prescrizione di due anni dalla data del sinistro o da quella di manifestazione del danno. “Si tratta di previsione che rende estremamente difficile l’esercizio del diritto, atteso che nel brevissimo termine indicato dalla norma il danneggiato o i suoi eredi potrebbero essere impossibilitati a esercitarlo anche per cause esulanti dalla forza maggiore, come nell’ipotesi in cui non si sia individuato il responsabile del sinistro (si pensi al caso del veicolo ignoto per non essere stata nell’immediatezza annotata la targa)”, sottolinea il relatore. Per il quale, anche alla luce delle specificità dei casi in cui ci sia una fattispecie di reato, è “necessario sopprimere la disposizione e mantenere il solo termine di prescrizione biennale (dunque già «breve») previsto dal codice civile”.

In alternativa Vazio propone di riscrivere la norma prevedendo “un termine di decadenza più ampio (di almeno sei mesi) ed escludendo espressamente che il danneggiato decada dal diritto non solo nei casi (invero molto infrequenti) di forza maggiore, ma anche quando egli sia stato impossibilitato, senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto e quando il fatto integri anche una fattispecie di reato”.

SCATOLE NERE, CARROZZERIE; TESTIMONI E CREDITI. Demoliti uno alla volta anche gli altri punti della riforma già oggetto di ampie contestazioni da parte delle associazioni di categoria. Per esempio l’utilizzo della scatola nera come prova legale civile, il cui superamento è possibile solo attraverso la prova a carico della controparte del malfunzionamento del dispositivo, “appare di impossibile realizzazione”. L’inammissibilità dei testimoni identificati successivamente all’incidente prevista dall’esecutivo, poi, “pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Una simile deroga, pertanto, anche per evitare che si produca un effetto discriminatorio in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, deve trovare le proprie solide fondamenta nel principio di ragionevolezza”.

Parole dure anche per il nodo delle carrozzerie convenzionate. “La disposizione non appare condivisibile poiché, di fatto, attribuisce all’assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell’autoriparazione e la conseguente riduzione dei margini di impresa determinerebbe una riduzione degli standard qualitativi e di sicurezza delle riparazioni – si legge nella proposta del relatore -. Vi è inoltre il rischio che la creazione di un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell’assicuratore spinga le imprese indipendenti fuori dal mercato, limitando fortemente la capacità contrattuale in questo settore. In sostanza l’artigiano carrozziere verrebbe trasformato in «terzista», sotto il diretto controllo del sistema assicurativo, con il conseguente impoverimento di tutto il settore della riparazione e la conseguente minore qualità dei lavori di riparazione, con grave pregiudizio per gli assicurati; la disposizione, quindi, deve essere soppressa”. Da riscrivere anche la parte sulla cessione del credito al riparatore che “attribuisce all’impresa assicuratrice la facoltà di vietare la cessione del diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con conseguente grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati (espressamente riconosciute dal codice civile) e attribuzione di maggiore forza contrattuale all’assicuratore”.

L’ITER PARLAMENTARE. Mentre il parere della Commissione Giustizia prende corpo, con la proposta di Vazio che ha trovato sostanziale accordo da parte del collega del Movimento 5 Stelle, salvo alcune aggiunte da fare, in commissione Finanze e Attività produttive della Camera al termine previsto di giovedì 23 gennaio sono stati presentati oltre 1500 emendamenti al decreto legge Destinazione Italia, il cui iter parlamentare si fa ora sempre più tortuoso.

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