C’è chi è “perplesso”, come il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, c’è chi la considera una decisione “originale”, come l’ex presidente della Camera e saggio nominato dal Colle Luciano Violante. Fatto sta che la testimonianza del presidente della Repubblica è prevista dall’articolo 205 del codice di procedura penale ed “è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato”, unica deroga al principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge come recita l’articolo 3 della Costituzione. Ma come spiega il giurista Gianluigi Pellegrino che aveva difeso le ragioni del Colle sulle intercettazioni: “L’ordinanza di giudici di Palermo è impeccabile e trovo gravissime le affermazioni del ministro della Giustizia”.

Quindi Giorgio Napolitano dovrà testimoniare nel processo sulla trattativa Stato-mafia come deciso dai giudici di Palermo che peraltro hanno chiamato sul banco dei testimoni Piero Grasso, seconda carica dello Stato in quanto presidente del Senato, che eventualmente potrà chiedere di essere sentito a Palazzo Madama. La corte d’Assise dovrà quindi traslocare al Quirinale se vorrà chiedere a Napolitano cosa intendesse dire il suo (ora defunto) consigliere Loris D’Ambrosio quando in nella lettera del 18 giugno 2012, rivelava al capo dello Stato il timore di “essere stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”. Solo su questi argomenti, solo a queste domande il testimone sarà obbligato a dire la verità. Anche perché come è noto il Quirinale ha ottenuto la distruzione delle telefonate con l’ex inquilino di Palazzo Madama, Nicola Mancino, imputato nel processo per falsa testimonianza. Conseguenza della sentenza della Consulta per cui il presidente della Repubblica non è mai intercettabile

Ebbene nella storia repubblicana ci sono ben due presidenti che hanno in modo diverso risposto alle esigenze della Giustizia: il primo e più recente è Francesco Cossiga che ingaggiò alla fine del 1990 quasi un corpo a corpo con l’allora giudice istruttore di Venezia Felice Casson, che indagando sulla strage di Peteano era arrivato a scoprire Gladio. Quello che fino ad allora era stato definito il presidente “notaio” si trasformò nel “picconatore”. E le sue reazioni furono così feroci da spingere il governo a due annunci: valutare la modifica dell’articolo 205 e a prospettare un ricorso alla Corte Costituzionale perché si esprimesse. Alla fine però Cossiga cedette e fece sapere al giudice che avrebbe testimoniato, ma a quel punto il magistrato aveva già interrogato una pletora di testimoni e delle sue dichiarazioni non aveva più bisogno. 

Il secondo presidente e meno recente è Sandro Pertini. Interrogato la mattina del il 30 gennaio 1984 dall’allora giudice istruttore Mario Vaudano che indagava sullo scandalo dei petroli, che fece finire nella bufera giudiziaria generali della Finanza, petrolieri, uomini d’ affari e politici loro protettori. In quel caso il capo dello Stato veniva chiamato in causa da alcuni indagati: c’era una intercettazione, c’era una lettera indirizzata a Pertini, c’era anche un’agendina. Il presidente “partigiano” rispose a tutte le domande e avvenne tutto in maniera così discreta che questo avvenimento era venuto alla luce solo sei anni dopo ovvero nel 1090 tra gli atti depositati nel processo d’appello a Torino. 

Sulla legittimità della decisione dei giudici di Palermo interviene intervistato dall’Ansa il giurista Gianluigi Pellegrino: “L’ordinanza della Corte d’Assise di Palermo che ha ammesso la testimonianza del Capo dello Stato nel processo Stato-mafia è impeccabile. Quando si aprì il conflitto di fronte alla Corte Costituzionale tra Procura di Palermo e Quirinale, difesi con forza Napolitano e in un editoriale su Repubblica segnalai per primo – dice – quale potesse essere la strada da seguire, ossia l’articolo 271 del codice di procedura penale sulle intercettazioni illegali. Ma in questo caso la posizione dei giudici di Palermo è tecnicamente incontestabile e trovo gravissime le affermazioni del ministro della Giustizia che ha parlato di decisione inusuale”. Il Quirinale per ora ha fatto sapere che attende di conoscere i contenuti dell’ordinanza. “Ma quell’ordinanza è stata letta in aula e sono convinto che quando ne avrà preso integrale contezza, Napolitano si dirà prontissimo alla massima collaborazione con l’autorità giudiziaria ai fini processuali, nel rispetto delle prerogative del Capo dello Stato. Sono convinto che, come presidente del Csm, non avrà difficoltà a rilevare come singolare e inusuale proprio l’intervento del Guardasigilli. E’ evidente la rilevanza ai fini processuali di poter ascoltare nel merito il Presidente della Repubblica”. 

B.COME BASTA!

di Marco Travaglio 14€ Acquista
Articolo Precedente

Vaticano: Van Elst, il vescovo in fuga. ‘Kartoffel’ bollente nell’era Bergoglio

next
Articolo Successivo

Riciclaggio Telecom Sparkle – Fastweb, Scaglia assolto, 15 anni a Mokbel

next