Pare che la manfrina paragiuridica di B&C si sia conclusa come meritava: ritiriamo tutto, stavamo solo cercando un’ennesima fuga dal processo, in questo caso dalle sue legali conseguenze. Ma se i nostri esperti pro veritate non vi hanno convinto, pazienza; proviamo con il ricatto puro e semplice. Il delinquente resta tra padri della patria; oppure facciamo cadere il governo. Della serie: muoia Sansone (oddio, Sansone …) etc; e della legge Severino, costituzionale o no che sia, ce ne freghiamo. A questo punto c’è poco da dire se non che, in effetti, che Sansone e i filistei spariscano sarebbe una fortuna per tutta la Repubblica. Non fosse che per questo, la legge sulla decadenza andrebbe subito applicata.

Per arrivare a questa raffinata argomentazione giuridica hanno detto di tutto.

La Giunta e dopo di lei il Parlamento, debbono essere considerati autorità giudiziaria. Equivalgono a un tribunale e di un Tribunale hanno tutti i poteri. Quindi possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per la retroattività della disposizione che impone la decadenza per i politici condannati con sentenza definitiva anche per reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge. Solo che di incostituzionale qui c’è solo l’attribuzione a Giunta e Parlamento di poteri giurisdizionali: un quarto grado di giudizio esperibile solo per i politici contrasta con l’art. 3 della Costituzione. Perché mai B. e i suoi colleghi dovrebbero beneficiare di una possibilità processuale (magari un’assoluzione dopo tre condanne) di cui nessun altro cittadino potrebbe usufruire? E poi anche perché, quando la Costituzione ha voluto attribuire ad un organo politico i poteri dell’autorità giudiziaria, lo ha fatto esplicitamente: così per le commissioni di inchiesta parlamentari (art. 82 Costituzione).

A tutto concedere, potrebbe sostenersi che Giunta e Parlamento svolgono, in occasioni come queste, un ruolo politico: che vuol dire verificare che la condanna non sia dovuta a persecuzione per motivi politici, tesi in linea con l’istituto dall’autorizzazione a procedere, per decenni prevista dall’art. 68 della Costituzione. Ma, appunto, l’istituto in questione è stato abrogato , segno evidente che questo privilegio tale è stato considerato: vantaggio indebito riservato a una ristretta categoria di cittadini. Allora la lettura dell’art. 66 della Costituzione va fatta alla luce di un criterio interpretativo unitario: nessun giudizio politico sulle sentenze dei giudici è costituzionalmente possibile; residuano le autorizzazioni in materia di perquisizioni, arresti, intercettazioni che sono però relative a provvedimenti tipici della fase delle indagini, propri dei pm e adottati in un contesto in cui l’accertamento della colpevolezza ancora non è avvenuto. Sicché la tesi che attribuisce a Giunta e Parlamento un semplice ruolo notarile (presa d’atto della sentenza e deliberazione delle conseguenze legali di essa) è, all’evidenza, l’unica fondata.

E poi, tanto per cambiare, sono in contraddizione con se stessi. “Rivendichiamo il ruolo di controllo politico del Parlamento!”. Va bene. Ma allora non potete sollevare eccezione di incostituzionalità perché questo lo può fare solo l’autorità giudiziaria. Se il vostro è un controllo politico delle sentenze, va da sé che non siete giudici. “Allora proponiamo ricorso alla Cedu”. Prima di tutto lo può fare solo B. (che infatti lo ha presentato). Ma poi, di nuovo, bisogna che si mettano d’accordo con se stessi. Se fosse fondata la tesi secondo la quale Giunta e Parlamento possono presentare ricorso alla Corte costituzionale in quanto titolari, in questo caso, di poteri giurisdizionali, ne deriverebbe implicitamente che l’iter giudiziario di B. non è concluso. Ma, come è noto, il ricorso alla Cedu è possibile solo quando tutti i gradi di giudizio sono esauriti.

Tutta fuffa, come si vede. In realtà, in qualsiasi altro Paese del mondo civile, nessuno penserebbe che una legge che prevede la decadenza da cariche politiche per i condannati sia necessaria. Nel mondo civile il politico condannato (veramente anche solo indagato; e anche quello beccato in comportamenti immorali, anche se non penalmente rilevanti) se ne va spontaneamente, umiliato e confuso; e se non lo fa lui, è il suo partito che lo caccia.

Nel nostro straordinario Paese, non solo B. non se ne va spontaneamente; non solo le brave persone (qualcuna ce ne sarà, che diavolo!) che militano nel Pdl non chiedono formalmente di cacciarlo; non solo perfino alcuni uomini di “sinistra” (Cristo si rivolterebbe nella tomba, visto che era “socialista” – La Giustizia 5/1888, Camillo Prampolini) sostengono che B., a differenza di tutti gli altri cittadini, ha diritto a un quarto grado di giudizio; ma soprattutto questa gente discute seriamente del fatto che una legge funzionale a espellere i delinquenti dal Parlamento, approvata otto mesi orsono dal Parlamento tutto (in particolare da loro), in realtà è incostituzionale e liberticida. Della serie, sì è giusto buttare fuori i delinquenti dal Parlamento: ma solo quelli nuovi; i delinquenti di più vecchia data ce li teniamo, oramai ci siamo abituati.

Il Fatto Quotidiano, 14 Settembre 2013

 

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