“L’assenza di un bottone ‘Cancella’ su Internet è una questione importante. Ci sono situazioni in cui cancellare è la cosa giusta da farsi. Propongo che alla maggiore età, per regolamento, si cambi nome. Allora sì che si potrebbe dire, ‘Non ero io, non ho fatto io quelle cose'”. Eric Schmidt, presidente di Google, nel corso di un intervento alla New York University pochi giorni fa, ha sollevato la questione della riservatezza in rete. In netto contrasto rispetto al passato. Siamo molto lontani infatti dalla sua dichiarazione del 2009, sempre in tema di diritto all’oblio, quando aveva detto: “Se hai cose che non vuoi che nessuno sappia, allora forse per prima cosa non avresti dovuto farle”. Quindi, a distanza di quattro anni, Schmidt fa dietrofront e in favore della privacy.

In un’intervista per il suo nuovo libro The New Digital Age, Schmidt parla così della possibilità di un monitoraggio governativo delle sue attività digitali: “La privacy è ancora più importante in questo nuovo mondo interconnesso, ne abbiamo bisogno. Avremo bisogno di combattere per questo”. E aggiunge: “In America un ragazzo che sbaglia – che commette un crimine, finisce al riformatorio e poi ne esce – può chiedere che i dati vengano eliminati dal casellario. E’ una cosa ragionevole. Ma oggi questo non è più possibile per via di Internet… e questo contrasta con il nostro innato principio di correttezza. Oggi, dalla nascita alla morte, il tuo profilo personale sarà sempre più condizionato da eventi digitali, da cosa la gente dice di te, e sarà molto difficile controllare le cose”. Con la fine della privacy, quello che acquisirà valore secondo Schmidt sarà la reputazione pubblica, l’elemento capace di decretare il nostro successo o l’insuccesso in un mondo ipervisibile.

“Ci sono casi in cui cancellare è appropriato e altri no. Come decideremo? E’ ora di fare questo dibattito pubblico”. Google così si ritrova, per voce del suo presidente, un po’ più vicina alle odiate posizioni dell’Unione Europea, che con l’ormai prossima General Data Protection Regulation prevede un diritto all’oblio indigesto alle grandi corporation della Silicon Valley. Queste invocano la supremazia della libertà di parola, oltre che il desiderio di fare impresa senza legacci anche quando l’innovazione si scontra con la società e nascono nuovi usi della tecnologia ancora da digerire e regolamentare. Addirittura, nei mesi scorsi, John Rodgers del Foreign Service americano, ha minacciato una guerra commerciale con l’Europa a causa di questa direttiva. Ma, notano gli osservatori, non sono tanto i dibattiti filosofici quanto i problemi concreti a rappresentare l’interrogativo più pressante. Infatti, l’applicazione di una simile legge probabilmente è del tutto impossibile: ai servizi come Facebook sarebbe imposto di far rimuovere i dati da dimenticare a tutti i siti terzi che ne avessero illegalmente fatto copia, pena la corresponsabilità. Il ministero della Giustizia inglese inoltre ha preso le distanze dalla legge in questione alla fine di aprile: “Il titolo del provvedimento – ha spiegato – dà adito ad aspettative poco realistiche e ingiuste sul progetto europeo”.

Tra l’altro, uno degli effetti collaterali della normativa sul diritto all’oblio lo sintetizza Guido Scorza, giurista esperto di digitale: “La disciplina europea unica proposta da Viviane Reding (già Commissario europeo per la società dell’informazione e i mezzi di comunicazione, ndr) è apprezzabilissima, ma sul diritto all’oblio non ci siamo. Se consentiamo a chiunque di pretendere la rimozione di un contenuto sgradito che lo riguarda, tra cento anni quando guarderanno a questa epoca attraverso Internet sembreremo tutti bravi e buoni. Le storie di corrotti e delinquenti saranno sparite”. Un dibattito molto complesso, come quello sul diritto all’oblio, che rischia sempre la strumentalizzazione per gli scopi di “reputation management” di vip e potenti: è il caso di Carolina Lussana, allora deputato della Lega Nord, che nel 2009 presentò una proposta di legge dove il diritto ad essere dimenticati sussisteva anche per chi “esercita o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti”.

di Francesco Magnocavallo

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