Una delle ultime leggi approvate dalla giunta Formigoni consentiva alle singole scuole lombarde di reclutare i docenti. Ma la Corte costituzionale ha giudicato il provvedimento illegittimo. La sentenza è stata pubblicata lo scorso 24 aprile e ha accolto il ricorso presentato dal presidente del Consiglio dei ministri. Il giudizio riguarda la legge approvata dal consiglio regionale della Lombardia il 18 aprile 2012 su “Misure sulla crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, che all’articolo 8 prevede appunto che “al fine di realizzare l’incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall’anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica”.

Un concetto che l’assessore all’istruzione Valentina Aprea ribadiva così: “Le scuole dovranno bandire o corsi di istituto o selezioni o esprimere gradimento per docenti che possano andare a ricoprire incarichi annuali in quella scuola, vogliamo dire che, tra gli aventi diritto, le scuole sceglieranno i docenti che meglio garantiscono la corrispondenza tra le competenze possedute e i progetti dell’offerta formativa delle scuole”. Scelta dei docenti, dunque, a livello di singolo istituto a patto che siano in sintonia con le ipotesi educative della scuola stessa. E a chi sarebbe spettata la scelta? In sostanza al dirigente scolastico.

Spiegava ancora la Aprea: “Il dirigente scolastico molto presto sarà valutato con nuovi sistemi e dovrà rispondere anche delle risorse umane che gli sono affidate”. Ma per la Consulta il provvedimento è illegittimo. Recita infatti la sentenza: “In base al sistema così creato, quindi, ciascun istituto scolastico statale ha la possibilità, alle condizioni indicate, di bandire i concorsi per il reclutamento dei docenti precari con incarico annuale. E’ evidente, però, che in tal modo la Regione dispone in merito all’assunzione di una categoria di personale, appunto quello docente, che è inserito nel pubblico impiego statale. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, infatti, con le sentenze n. 37 del 2005 e n. 147 del 2012 – l’una in riferimento al c.d. personale ATA e l’altra in rapporto alla diversa posizione dei dirigenti scolastici – nell’attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. Ne consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”.

Questo il commento della Flc Cgil scuola: “Subito avevamo chiesto il formale disconoscimento da parte del ministero dell’operato della Regione Lombardia, diffidando il ministro Profumo dallo stipulare qualsiasi intesa con la Regione Lombardia per dare attuazione alla legge. La sentenza della Corte Costituzionale, depositata il 24 aprile, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio, conferma allo Stato la gestione del reclutamento dei docenti, dichiarando illegittimi percorsi che disconoscano la normativa vigente. Adesso lo stesso sindacato chiede che l’intera questione del reclutamento venga ripresa in considerazione a partire da un censimento reale della disponibilità dei posti da mettere a disposizione dei precari”.

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