Il regolamento per le ormai imminenti primarie del partito democratico prevede che chiunque voglia votare debba, preventivamente, firmare un “pubblico Appello di sostegno della Coalizione di centro sinistra ‘Italia  Bene Comune’.

Il carattere “pubblico” dell’Appello, nei giorni scorsi, aveva indotto il Comitato elettorale di Matteo Renzi a chiedere al Garante privacy di verificare la legittimità di tale formalità giacché “costringere” il cittadino a dichiarare pubblicamente la propria adesione agli ideali di un partito politico, era apparsa una forzatura implicante un trattamento di dati sensibili [n.d.r. in quanto di natura politica] non indispensabile.

Il 31 ottobre scorso è arrivata l’attesa decisione del Collegio del Garante, presieduto da Antonello Soro, fino al giorno precedente la nomina, onorevole ed autorevole esponente del partito democratico.

E’ una risposta salomonica, corretta, formalmente ineccepibile quella del Garante che, nella sostanza ritiene fondate le perplessità di Matteo Renzi ma, formalmente, non contesta alcunché a Bersani ed ai suoi giacché, si legge nel provvedimento, “il Collegio dei Garanti della coalizione e il Comitato della Coalizione ‘Italia. Bene comune’, con apposita comunicazione inviata all’Autorità, hanno dichiarato che ‘nessuna diffusione [dell’]albo [delle elettrici e degli elettori] è prevista ma solo gli usi consentiti dalla legge ai fini delle verifiche necessitate dalla stessa partecipazione alla consultazione’, aggiungendo, in relazione al pubblico appello, che “non è mai stata prevista la diffusione on line“.

Sembra, dunque, che gli organizzatori delle primarie del partito democratico siano stati colti con le mani nel barattolo di marmellata e “invitati” dal Garante – con straordinaria cortesia istituzionale – a tirarle fuori ed a rinunciare ai loro propositi.

Nel provvedimento, infatti, il Garante, prima di prendere atto del ricevimento della citata comunicazione con la quale dal Pd lo avrebbero informato di non avere alcuna intenzione di rendere pubblico “l’appello pubblico”, scrive “occorre valutare se il trattamento connesso all’ostensione dei dati personali possa essere considerato proporzionato rispetto alle finalità sottese all’utilizzo dello strumento del “pubblico appello”, all’iscrizione degli aderenti nell'”albo degli elettori” e a quella di trasparenza dei finanziamenti ottenuti dal Comitato della Coalizione “Italia. Bene comune”. Ciò, tenendo anche presente che i dati personali sensibili, alla luce della menzionata autorizzazione generale n. 3/2011, possono essere comunicati all’esterno della compagine associativa o diffusi solo se ciò sia “indispensabile” in rapporto alle finalità perseguite”.

Nonostante il “dico-non dico” di cortesia, il messaggio è piuttosto chiaro: se il Garante avesse dovuto pronunciarsi sulla legittimità della pubblicazione dei dati contenuti nell’appello pubblico, l’avrebbe negata, dichiarando fuori legge – sotto il profilo privacy – il Regolamento delle prossime primarie.

A questo punto, però, sorge un dubbio difficile da sciogliere: quale è l’utilità di un manifesto pubblico-segreto – giacché i dati di chi lo firmerà non potranno mai essere pubblicati – per partecipare alle primarie?

Si potrebbe rispondere che si tratta di un impegno etico ma, allora, perché chiamare pubblico un documento che non lo sarà mai?

Ad essere maligni, in realtà, c’è un’altra questione che non convince.

Stando a quanto riportato nel provvedimento del Garante, il Pd avrebbe comunicato che “non è mai stata prevista la diffusione on line” dell’appello pubblico.

Nulla si dice – e nulla, per la verità, curiosamente, il Garante chiede – circa altre forme di pubblicità previste per il manifesto.

Nel suo provvedimento, peraltro, il Garante conclude scrivendo: “Tutto ciò evidenziato, con riferimento, più in generale, ai trattamenti di dati personali complessivamente effettuati dal Comitato per la coalizione “Italia. Bene comune”, si rammenta che l’informativa da rendere agli interessati dovrà essere preventiva, adeguata e completa di tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Codice, con particolare riferimento all’indicazione dell’eventuale ambito di divulgazione dei dati trattati (art. 13, comma 1, lett. d) del Codice).”.

Il dubbio è, quindi, legittimo: il Garante privacy continua ad ammettere che i dati acquisiti dal Comitato del PD siano soggetti ad una qualche forma di divulgazione. Ma quale?

E’ urgente, a questo punto, che il Partito Democratico pubblichi online l’informativa che verrà prestata a quanti volendo partecipare alle primarie del Pd hanno il sacrosanto diritto di sapere chi e per quanto tempo potrà trattare i propri dati personali e, soprattutto, per farne cosa.

Forse, considerata la straordinaria rilevanza della questione e gli interessi – civili e politici – in gioco, c’era da aspettarsi maggiore chiarezza da parte di tutti, Garante incluso, ma sono cose che capitano quando si pretende che un’Autorità di nomina politica si occupi di politica.

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