Quelle alle imprese delle zone colpite da calamità naturali in Italia sono agevolazioni fiscali mirate o si tratta di aiuti di stato irregolari? E’ quanto sta cercando di comprendere la Commissione europea, che ha aperto un’indagine approfondita per verificare se i provvedimenti ad hoc dell’Italia siano o meno in linea con le norme Ue sugli aiuti di stato. Il motivo? L’Antitrust Ue “teme” che le agevolazioni in questione non compensino il danno realmente subito.

Nello specifico, infatti, da Bruxelles dubitano che le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte a favore delle imprese non si limitino a compensare il danno realmente subito, come invece previsto dalle norme Ue. La spiegazione direttamente in una nota della Commissione, il cui timore è “che non tutti i beneficiari degli aiuti siano imprese che hanno subito realmente un danno causato da una calamità naturale, che in alcuni casi il danno non sia stato causato unicamente da una calamità naturale e che gli aiuti non si limitino sempre a compensare questo danno”. Insomma: potrebbe trattarsi di una sorta di aiuti di stato mascherati e, quindi, irregolari.

In attesa che la giustizia europea faccia il suo corso, un dato è già sicuro: l’Italia – fanno sapere da Bruxelles – non ha mai notificato alla Commissione questo tipo di provvedimenti. Le misure nel mirino, in tal senso, riguardano più precisamente agevolazioni fiscali e previdenziali del 90 per cento (50-60 per cento nel caso di quelle più recenti) che non sono direttamente collegate a una specifica calamità o all’entità del danno effettivamente subito. Se le misure si dovessero dimostrare incompatibili con le norme Ue, l’Italia dovrà recuperare gli aiuti versati. Se così fosse, oltre al danno della magra figura in campo continentale, ci sarebbe anche un danno economico non di poco conto. Nel frattempo, inoltre, Bruxelles ha chiesto a Roma di bloccare le agevolazioni fino a quando non ne avrà accertata la compatibilità.

L’indagine, è scritto nella nota Ue, ha mosso i suoi primi passi nel 2011, allorché una richiesta di informazioni proveniente da un tribunale italiano aveva attirato l’attenzione sull’esistenza dal 2002 in Italia di una serie di riduzioni delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali. All’epoca, lo Stato italiano non ha notificato queste misure alla Commissione ed è quindi venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Ue.

Anche da questo dato di fatto nascono i dubbi della Commissione sulla compatibilità delle misure con le norme in vigore, in base alle quali gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali non devono superare il danno realmente subito.

Dopo il terremoto del 1990 in Sicilia e le inondazioni del 1994 in Italia settentrionale, l’Italia aveva adottato una serie di leggi che permettevano di sospendere e prorogare il versamento di imposte e contributi da parte delle imprese situate nelle zone colpite. Nel 2002-2003, l’Italia aveva poi introdotto misure che riducono del 90 per cento il debito fiscale e contributivo delle società interessate. Nel 2007, nel 2010 e nel 2012, ha ricostruito l’esecutivo di Bruxelles, la Corte di Cassazione aveva stabilito che tutte le persone colpite dalle calamità naturali in Sicilia e in Italia settentrionale avevano diritto a un’agevolazione fiscale e previdenziale del 90 per cento, anche se avevano già versato gli oneri.

Centinaia di imprese hanno così chiesto il recupero degli importi debitamente versati e i tribunali italiani stanno esaminando centinaia di richieste. Tra il 2007 e il 2011 l’Italia ha adottato altre leggi simili che prevedono agevolazioni del 60 per cento a favore delle società situate nelle zone colpite da altri terremoti. Per alcune di queste, la Commissione aveva già approvato in passato dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da una specifica calamità naturale. Come già detto, però, le misure che la Commissione sta per analizzare consistono in agevolazioni fiscali e previdenziali del 90 per cento (50-60 per cento nel caso di quelle più recenti) che non sono direttamente collegate a una specifica calamità naturale o all’entità del danno effettivamente subito da una determinata impresa a causa di quella calamità.

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