La legge 194 sull’aborto rimane così com’è. La Corte costituzionale infatti ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge n. 194 sull’aborto, sollevata dal giudice tutelare del Tribunale di Spoleto per il caso di una minorenne che voleva abortire senza coinvolgere i genitori. La pronuncia della Consulta è arrivata nel pomeriggio di oggi e non è stata preceduta da udienza pubblica: i giudici si sono direttamente riuniti in Camera di Consiglio per discutere, anche perché nessuna parte si era costituita e in questo caso il regolamento della Corte prevede che si possa andare subito a pronunciamento.

L’articolo passato al vaglio della Consulta è stato il numero 4, nocciolo della legge, perché stabilisce le circostanze per cui una donna può ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni. Cioè quando “il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”. Il giudice tutelare aveva sollevato l’incidente di costituzionalità partendo da un pronunciamento della Corte di giustizia europea in materia di brevettabilità dell’embrione che definisce l’embrione quale “soggetto da tutelarsi in maniera assoluta”. Su questa base il giudice tutelare riteneva che l’articolo 4 della legge 194 si ponesse in conflitto con i principi generali della Costituzione ed in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e del diritto fondamentale alla salute dell’individuo (art. 32 primo comma della Costituzione). Altre obiezioni erano state formulate con riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione. Ma la Consulta non ha accolto questa tesi e ha dichiarato “manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale”.

Soddisfatte della decisione le deputate del Pd Livia Turco, secondo cui “si dimostra ancora una volta che l’impianto della legge 194 è inattaccabile perché basata su un giusto equilibrio fra la scelta e la salute della donna e la tutela della vita”, e Barbara Pollastrini, che chiede di fermare gli attacchi alla legge 194 e di iniziare ad applicarla in tutte le sue parti. Per Filomena Gallo, segretario dell’associazione Luca Coscioni, “la decisione di oggi chiarisce che la legge sull’aborto è intoccabile e deve essere garantito il servizio, pena il ricorso alle autorità giudiziarie. Obiettivo in termini di civiltà e tutela deve essere quello di far avanzare il riconoscimento dei diritti, non solo respingendo ogni attacco strumentale e mascherato alla 194, ma estendendo l’informazione sessuale e garantendo il legittimo ricorso all’aborto chirurgico e farmacolotico con la pillola RU486”. Per il deputato del Pdl Alfredo Mantovano: “”La decisione della Corte costituzionale di dichiarare inammissibile la questione di legittimità dell’articolo 4 della legge isull’aborto è in linea col tratto pilatesco che la Consulta ha quasi sempre seguito ogni qual volta si è interessata della legge 194”. 

Relatore del procedimento il giudice Mario Morelli, lo stesso che, quando era magistrato di Cassazione, scrisse la sentenza che, nel 2008, mise fine alla vicenda di Eluana Englaro, che era in coma da oltre 17 anni. Nei giorni scorsi l’attesa del verdetto dei giudici aveva scatenato un intenso dibattito in rete ed era stato lanciato l’hashtag #save194. A conferma della delle difficoltà che può incontrare una donna che vuole abortire la settimana scorsa fa era stati diffusi i dati sui medici obiettori di coscienza che in alcune regioni come il Lazio superano l’80%. 

La richiesta formulata dai servizi sociali che a nome della minorenne si sono rivolti al giudice tutelare riguardava “non l’autorizzazione ad abortire”, ma investiva quindi solo “la maturità della minorenne a decidere” spiega il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, fornendo una spiegazione tecnica della decisione presa oggi e specificando che già stato in precedenti occasioni l’orientamento della Corte era stato il medesimo rispetto ad istanze pervenute da giudici tutelari su questioni analoghe. “La decisione assunta oggi dalla Consulta è di natura processuale, e non di merito – prosegue Mirabelli – e riguarda in via preliminare quale sia, in casi di questo tipo, il ruolo del giudice tutelare. Quest’ultimo non è chiamato ad autorizzare o meno la minore, cioè non partecipa alla volontà abortiva della minorenne, deve solo verificarne la adeguata maturità”. Questo non vuol dire che, in se stesso, il tema sollevato dal giudice tutelare non abbia una sua “consistenza nel merito”. “Il giudice – osserva Mirabelli – ha posto un quesito e poteva farlo. Ha agito facendo leva su un orientamento della Corte europea che su un’altra materia, ossia la brevettabilità degli embrioni, ha ritenuto che l’embrione sia un soggetto da tutelare”.

 

Articolo Precedente

Legge 194, Consulta sul diritto all’aborto. Decide il giudice di Eluana Englaro

next
Articolo Successivo

Le donne italiane? “Sono botox addicted”

next