La Camera ha approvato la legge anticorruzione, che ora passa al Senato. Fra le misure principali, a partire dalle misure di contrasto per arrivare a quelle di prevenzione, ci sono la disciplina per l’incandidabilità dei condannati; i nuovi reati di concussione e di traffico di influenze illecite; il tetto massimo per il fuori ruolo dei magistrati. Ma ci sono anche il codice etico per gli statali, cui è fatto divieto di ricevere regali; la tutela del dipendente che denuncia l’illecito del collega o del superiore; le norme che vietano gli arbitrati ai magistrati e la partecipazione agli appalti della Pubblica amministrazione.

Incandidabilità dei condannati. Con l’articolo 10 del disegno di legge si delega il governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge “un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilita’ alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende locali e delle istituzioni”. Il governo è delegato a prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o senatori coloro che abbiano riportato pene definitive superiori a due anni di reclusione anche per delitti contro la P.A (peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio) e per altri delitti per i quali la legge prevede una pena detentiva superiore a tre anni. L’incandidabilità vale anche in caso di patteggiamento della pena. L’esecutivo, che ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno votato all’unanimità si è impegnato oggi a varare la delega entro 4 mesi dall’approvazione della legge. Sarà applicabile cosi’ alle elezioni del 2013.

Lo spacchettamento della concussione. Con l’articolo 13 del ddl sulla corruzione nasce il nuovo reato di “induzione”, frutto dello spacchettamento della concussione. Non solo, con esso si introduce anche il reato di “traffico illecito di influenze” e quello della corruzione per l’esercizio della funzione. Con il nuovo articolo 319 quater si prevede che, salvo cheil fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Traffico di influenze illecite. Quanto al traffico di influenze illecite si prevede che chiunque, fuori dai casi di concorso in altri reati,”sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o conun incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggiopatrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, e’ punito con la reclusione da uno a treanni”. Stessa pena per chi dà o promette denaro o altrovantaggio patrimoniale. La pena aumenta se chi indebitamente fa dare o prometteredenaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica dipubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Lepene vengono ancora aumentate se i fatti sono commessi inrelazione all’esercizio di attivita’ giudiziarie.

Corruzione fra privati. Con l’articolo 14 della legge si modifica il codice civile e si introduce il reato di “corruzione fra privati”. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita’, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedelta’, cagionando “nocumento alle societa’” sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. La reclusione fino a un anno e sei mesi viene applicata se il fatto e’ commesso da chi e’ sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Pene raddoppiate se si tratta di societa’ con titoli quotati o diffusi fra il pubblico in misura rilevante secondo quanto stabiliscono le norme sull’intermediazione finanziaria.

No appalti ai condannati per i reati contro la Pubblica amministrazione. Ok della Camera al divieto di fare contratti con la “Pa” anche per chi è condannato per corruzione e concussione, inclusa la forma della induzione indebita a dare o promettere utilità, come chiesto da un emendamento del Pd, a sua volta approvato dall’assemblea di Montecitorio. Lo prevede l’articolo 7 del testo.

Toghe fuori ruolo per massimo 10 anni. I magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, così come gli avvocati dello Stato) possono rimanere fuori ruolo solo per dieci anni ma con un intervallo, in mezzo, di cinque anni. Si prevede anche che il fuori ruolo si porti nel nuovo incarico il trattamento dell’amministrazione di appartenenza e che non potra’ cumulare il doppio stipendio.

Ex politici no ai vertici Pa per un anno. Si stabilisce in modo esplicito l’incompatibilità degli incarichi di vertice nella Pubblica amministrazione per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica amministrazione non potranno assumere, almeno per un anno, incarichi dirigenziali nella stessa amministrazione dove sono stati eletti. La norma inizialmente era stata contestata dai partiti perché prevedeva uno stop di tre anni anche per i semplici candidati ed è stata poi riformulata.

Ok alla tutela al dipendente che denuncia gli illeciti. Con l’articolo 5 del ddl corruzione si introduce la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e ‘bastona’ invece i bugiardi con il risarcimento danni e sanzioni che vanno fino al licenziamento. Fuori dei casi di responsabilita’ a titolo di calunnia o diffamazione, sia nel penale che per il civile, il pubblico dipendente che – questa la previsione – denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l’identità del segnalante non puo’ essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell’addebito disciplinare.

Niente regali per gli statali. La Camera ha dato disco verde alla proposta delle commissioni. Questa prevede il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Ok a codice etico per i dipendenti statali. Il governo – si legge nel testo – definisce un codice di comportamento dei dipendentidelle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare laqualita’ dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo della cura dell’interesse pubblico”. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, è pubblicato sulla gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione. La violazione dei doveri contenuti nel codice è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qual volta le stesse responsabilità siano collegate a violazioni di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. In caso di inerzia il codice è adottato dall’organo di autogoverno. Sulla applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

Arbitrati vietati alle toghe. Niente arbitrati per i magistrati, siano essi ordinari, amministrativi, contabili o militari e niente arbitrari agli avvocati dello stato cosi’ come ai componenti delle commissioni tributarie. “Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decandenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di arbitro unico”.

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