Dopo circa 6 mesi dalla data della riforma delle pensioni il Ministro Fornero ha inviato al suo collega ministro dell’economia il testo del decreto interministeriale che darà all’INPS le istruzioni per l’attuazione delle salvaguardie previste dagli articoli 14 e 15 del decreto legge del 6 Dicembre 2011 successivamente convertito con qualche modifica. 

Il testo ufficiale non sarà disponibile sino alla firma anche da parte del Ministro dell’economia, tuttavia sono circolate anticipazioni della bozza a cui rinvio. 

Rispetto al testo della legge, il Ministro si è preso qualche libertà; in particolare il punto d) dell’articolo 2 prevede che gli ex lavoratori in contribuzione volontaria possano beneficiare della salvaguardia prevista dal comma 14 dell’Art. 24 della legge, ove perfezionino i requisiti pensionistici entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che “l’ultima contribuzione deve essere volontaria e tali lavoratori devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto 6 Dicembre 2011”. 

Non sarebbe necessario dire che di nessuna di queste due “regole” vi era traccia nel decreto legge originario e che entrambe escludono persone dalla salvaguardia; la regola dei 24 mesi va nella direzione del pensiero che il Ministro ha esternato più volte e cioè: occupiamoci di coloro che sarebbero andati in pensione nel 2013 e degli altri ci occuperemo dopo; personalmente dissento dal lasciare nell’incertezza di un dopo da definire persone che hanno l’attuale certezza di non avere reddito ma trovo la seconda regola molto più grave in quanto non lascia incertezze; dice a coloro che secondo il testo originale, essendo stati sorpresi dal decreto in regime di contribuzione volontaria, venivano salvaguardati, che ciò non è più vero se non avevano provveduto almeno a un versamento di contributi; non è una cosa da poco, anzi. 

Sempre in attesa del testo finale con “Bolla del Pontefice in Gotico Latino”, rilevo anche un’ambiguità nel testo; infatti i termini “accreditato o accreditabile” sono soggetti a due possibili interpretazioni: la prima è che il pagamento, in qualsiasi momento sia effettuato, sia accreditabile al periodo di competenza; in effetti l’INPS di solito ragiona così e pone date di scadenza per i bollettini dei versamenti al termine del trimestre successivo a quello di competenza; così chi avesse effettuato il versamento entro il 31 Dicembre 2011 per il trimestre scadente a Settembre 2011 avrebbe un versamento accreditato per quel trimestre.
La seconda invece potrebbe essere che il pagamento debba essere stato effettuato entro il 6 Dicembre indipendentemente dal fatto che a tale data fosse stato già accreditato dall’INPS o meno.

Tra le due interpretazioni c’è una differenza enorme e creerebbe presupposti per una iniquità epica, che vado a spiegare: ci sono persone che hanno fatto domanda di prosecuzione volontaria nel 2011 ma che hanno ricevuto la formale approvazione dall’INPS (retroattiva al 2011) solo nel 2012, ricevendo anche i bollettini di versamento con scadenza magari Giugno 2012. E’ ovvio che per loro era impossibile pagare prima del 6 Dicembre 2011 a causa dei tempi INPS nell’inviare approvazione e bollettini; sarebbero esclusi dalla salvaguardia per questo? E ancora, due persone in possesso di bollettini identici, scadenti al 31 Dicembre potrebbero avere optato, per ragioni insindacabili di pagarli l’uno in Novembre, l’altro invece alla scadenza del 31 Dicembre. Pur avendo entrambi pagato entro i limiti richiesti dall’INPS sarebbero uno salvaguardato e l’altro no? Oppure, chi avesse ricevuto l’autorizzazione alla volontaria ma non avendo la necessità di contributi per avere già raggiunto l’anzianità a maturare le quote avesse deciso di non fare versamenti, verrebbe escluso, pagando così la “colpa” di avere contribuito troppo nel passato?  

Ho avuto un colloquio con un deputato della commissione lavoro che, oltre a deprecare la poca chiarezza del decreto, la sua evidente volontà di escludere, anche con cavilli, anziché risolvere e il colpevole aggravamento delle condizioni per le salvaguardie, indicava come la pratica di emanare un decreto ministeriale (non soggetto ad approvazione parlamentare), che aggiunge norme sostanziali non previste dalla legge a cui si riferisce, non pare né ortodossa, né accettabile, aprendo la porta a contenziosi legali infiniti. Per fare un esempio terra terra è un po’ come emanare una legge che prevede l’arresto per chi passa con il semaforo rosso e poi emettere un decreto attuativo che dice alla polizia di arrestare anche chi passa con il giallo. Secondo la mia fonte parlamentare norme integrative che vadano sostanzialmente oltre il testo della legge necessitano di un passaggio parlamentare che emendi, appunto la legge, cosa che oggi la Signora Fornero non otterrebbe mai. 

Sembra quindi che in prospettiva si spalanchino le porte dei TAR, dove certamente si rivolgeranno tutti coloro che, salvaguardati con gli articoli della legge originale, verrebbero ora esclusi da vincoli normativi che la legge non prevedeva. Sarebbero i Giudici, quindi, a dover valutare se il Ministro ha agito con il suo decreto nel rispetto della legge che lo stesso Ministro ha redatto. 

Poniamo che giudicassero di no, certificherebbero che un Ministro, nell’esercizio delle sue funzioni, avrebbe violato una legge dello Stato scritta da lui (lei) o quanto meno indicato di violarla. 

Mi auguro che ciò non accada mai, perché, avendo già visto in passato una buona razione di comportamenti peggio che censurabili da parte di parlamentari, ministri etc., mi pare che la certificazione che un ministro possa scrivere una legge e poi dare istruzioni di infrangerla sarebbe toccare il fondo del fondo. 

Vedremo; il tempo, di solito, è galantuomo.

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