Nel decreto liberalizzazioni la vera novità in materia di srl non era il capitale da un euro, quanto la possibilità di costituire la società per scrittura privata, senza intervento del notaio. Gli emendamenti introdotti in sede di conversione ristabiliscono il controllo notarile, prevedendo però che il notaio debba lavorare (quasi) gratis. Un singolare caso di imposizione di oneri in natura a carico di una intera categoria professionale. Che ne è felice, perché avrà modo di rifarsi su altri clienti obbligati a pagare per un servizio costoso e poco utile.

di Andrea Zorzi

Per i notai, il vero pericolo che veniva dal governo non era l’aumento del loro numero, ma che fosse ufficialmente fatto capire ai cittadini, che lo subodorano da tempo, che il controllo notarile (quanto meno in alcuni ambiti, come quello delle società) è di dubbia utilità e ha un costo non proporzionato. È, dunque, un lusso che un’economia in difficoltà non può permettersi. (1)
Non stupisce, dunque, che l’articolo 3 del decreto liberalizzazioni sia stato colpito da decine di emendamenti. La norma prevedeva che gli under-35 potessero costituire una srl “speciale” perché ha un capitale di un solo euro e, soprattutto, è costituita per scrittura privata, ovverosia, senza intervento del notaio (“Dubbi sulle società da un euro“). Con il passaggio in aula il capitale di un euro è rimasto, ma è stato reintrodotto il controllo notarile, apparentemente gratis (ma non del tutto).

Il capitale di un euro cambia poco

Il capitale minimo di un euro, anziché di diecimila, non è di per sé rivoluzionario né per i giovani imprenditori, né per il sistema. Anche adesso è sufficiente versare solo 2.500 euro, che possono essere immediatamente prelevati e investiti in qualsiasi modo. La fissazione di un capitale minimo di diecimila euro non è, quindi, di per sé un costo rilevante, né una significativa barriera all’ingresso per le nuove imprese. Per converso, anche se si abbassa il capitale a un euro, resta necessaria l’osservanza di complesse norme che impongono obblighi di conservazione del capitale sociale, istituto che, secondo una letteratura che raccoglie consensi crescenti, è incapace di offrire vera protezione ai creditori. Basti pensare che il capitale sociale è stato da tempo abbandonato in moltissimi paesi. Anche la Germania, accortasi che i suoi cittadini sempre più fuggivano in Inghilterra a fondare nuove società, ha dovuto cedere alla concorrenza e ha previsto una cosa molto simile alla nostra srl semplificata (ma senza limiti di età). (2)

Il tentativo di abolire il controllo notarile

La vera bomba liberalizzatrice sarebbe stata la soppressione della esclusiva competenza notarile. Se avessero potuto felicemente operare società di infra-trentacinquenni costituitesi senza passare per il vaglio notarile, sarebbe divenuto difficile sostenere che questo controllo sia essenziale sulle società dei meno giovani.
Comprensibilmente, la resistenza del notariato è stata fortissima, tanto da condurre a sostenere tesi davvero ardite, ovverosia che la competenza notarile servirebbe anche finalità di antiriciclaggio e contrasto all’evasione fiscale. Ma non si spiega, allora, perché siano esenti dal controllo del notaio quasi tutti i contratti, anche multimilionari, con cui si acquistano e vendono beni e servizi. (3)
Gli emendamenti proposti non sono stati da meno: accanto a chi voleva rubare la torta ai notai, per mangiarsela lui (vedi la proposta di un’inedita forma di scrittura privata redatta da avvocati e commercialisti), è alla fine prevalsa la reintroduzione dell’atto redatto da notaio, imponendo però che sia quasi gratis(4) Insomma, una tassa in natura, una corvée sui notai.

Notaio a poco prezzo se lo statuto è standard

Ci sono due cose strane in nell’emendamento. La prima è che è esente da onorari la costituzione della srl, ma non lo sono le modifiche dello statuto, che possono avvenire per mille motivi, anche imposti dalla legge, e sono tutt’altro che infrequenti.
La seconda è che lo statuto deve essere redatto “in conformità al modello standard tipizzato con decreto” ministeriale. L’idea di uno statuto standard è buona, perché consente di ridurre i costi di negoziazione e scrittura del contratto (e avrebbe senso anche per altri tipi sociali, con l’offerta di diverse opzioni a seconda di una serie di variabili determinate). Non è peraltro chiaro che cosa accada in caso di deviazione dallo standard: se occorra pagare il notaio per intero, o se il capitale debba essere di 10mila euro, o entrambe le cose. Questo sarà oggetto di discussione. Ma immaginiamo che i giovani soci non vogliano deviare dal modello standard: occorre un notaio che si limiti a mettere un timbro e invii l’atto al registro delle imprese. Sarà poi sempre necessario un notaio per tutte le modifiche dello statuto, per le quali non sono previsti sconti. Un po’ come le collezioni di soldatini a uscite settimanali: il primo numero a euro 1,99, le successive a 8,99…

Chi pagherà il conto?

La terza stranezza – ma non poi tanto, dopo aver visto le prime due – è che non si sia registrata una reazione virulenta da parte dei notai contro l’emendamento, come invece c’è stata da parte delle banche per l’abolizione delle commissioni. Forse ai notai costa poco rinunciare ai 1.450 euro di compenso che non prenderanno dai giovani: evidentemente, il prezzo del loro servizio non è proporzionato ai costi (in Inghilterra affidarsi a una società che svolge il lavoro del notaio italiano costa meno di un decimo; fare da soli costa circa venti euro). Oppure, i notai potrebbero essere tentati di “recuperare” i guadagni perduti rincarando le tariffe nei campi dove non è prevista la quasi gratuità.

(1) Esula completamente dalle riflessioni svolte in questo articolo il ruolo dei notai nella circolazione dei diritti reali immobiliari e in altre funzioni svolte tradizionalmente.
(2)
Cfr. l’art. 5a GmbHG, in vigore dal 1° novembre 2008.
(3)
Cfr. il comunicato stampa del Consiglio nazionale del notariato “Srl Semplificata, problema giuridico di ordine pubblico”.
(4)
Gli emendamenti al Dl 24 gennaio 2012, n. 1 sono disponibili sul sito del Senato. Il testo approvato è sul sito della Camera.
(5)
Cfr. L. Saporito, “La Srl semplificata nasce con statuti standard”, in Il Sole-24Ore, 29 febbraio 2012, p. 5. 2012, p. 5.

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