In democrazia, ogni atto pubblico è criticabile. Lo sono dunque anche gli atti giudiziari, o i provvedimenti, chiamateli come vi pare. Li si accetta, per rispetto all’istituzione che li ha emessi, ma li si può commentare. Perciò, propongo una (breve) analisi critica dell’ordinanza con cui il gip di Grosseto (il suo nome è secondario) ha deciso di scarcerare  Francesco Schettino, former commander della motonave (civile) Costa Concordia.

Prima di tutto, conviene dare un’occhiata generale al documento.

Come avrà notato il lettore più attento, il magistrato ha diviso le sue argomentazioni in successivi capitoli logici. Nel primo, conferma che Schettino ha compiuto un atto gravemente irresponsabile avvicinandosi troppo all’isola. Nel secondo, rigetta la richiesta di arresto in carcere negando il pericolo di fuga. Nel terzo, sostiene che l’incriminato potrebbe reiterare il gesto e dunque gli commina gli arresti domiciliari con l’aggiunta del divieto di parlare con chiunque tranne i conviventi.

In poche righe, abbiamo riassunto 8 pagine.

Ora, proviamo a commentarle.

Il gip non interviene sul reato contestato (articolo 589 cp, omicidio colposo, articolo 591 abbandono di minori o incapaci), né tantomeno sulla gravità emersa dalla ricostruzione dei fatti. Manca, a nostro modesto parere, l’aggravante della futilità dei motivi: si è deciso di portare la nave a ridosso dell’isola per un incrocio di stupidaggini che vanno dal “saluto” a tizio o caio (e chi se ne frega, dovrebbe dire un crocierista che ha pagato migliaia di euro per il viaggio) alla prova di bravura (falla la sera a casa tua, la prova, idem come sopra). Ma comunque viene confermato l’impianto di accusa. Per intero.

L’argomento principe per ordinare la scarcerazione sembra essere il fatto che Schettino, dopo essere sbarcato, è rimasto sugli scogli e non è scappato subito. Ma avrebbe potuto farlo? La domanda viene spontanea, visto che era notte e gli scogli su cui è rimasto sono più o meno tutta l’isola. Questa parte dell’ordinanza sembra quella meno motivata logicamente e, come si imputa all’accusa di non fornire prove circa la volontà di fuga dell’incriminato, non si forniscono prove del contrario. In uguale brevità si nega che Schettino possa inquinare le prove (ma ad esempio il magistrato non è in grado di dire che non ci sono più prove da inquinare, argomento certo più solido).

La terza parte è infine quella più sconcertante. Il gip è sicuro che Schettino non fuggirà ma teme che possa reiterare il reato, quindi lo chiude in casa.

Ora, molte persone comuni e anche alcune che si intendono di marineria fanno notare che avrebbero ipotizzato esattamente il contrario: data l’enormità della vicenda, nessun altro armatore affiderebbe mai le sue navi a quest’uomo (almeno finché la memoria la vince sull’oblio) e nessun passeggero salirebbe mai su una nave comandata da quest’uomo. Perciò, pare remota la probabilità di reiterazione.

Non risulta invece convincente la logica a sostegno del negato pericolo di fuga. Né quella dell’impossibilità di inquinare le prove. Un dettaglio? La signora moldava che sarebbe stata in compagnia di Schettino, quella tragica notte, non è ancora stata interrogata.

C’è poi un capitolo interessante che riguarda la recidività pregressa. Scrivono molti giornali che le rotte delle navi sono controllate grazie a un sistema di rilevazione messo a punto da una società di Pomezia (Roma) e che, grazie alle registrazioni di tali rotte, emergerebbe un’insana abitudine della Concordia (e perciò dei suoi ufficiali di comando) a “rifilare” le isole, violando di certo il codice della navigazione ma forse anche quello penale.

Qualcuno se ne occuperà?

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