Ci sono padri straordinariamente felici di essere padri e di fare da padri. Perché è l’esperienza più bella della loro vita. Perché il figlio è, la loro vita. Perché crescere, educare, giocare, gioire col proprio cucciolo nutre il cuore, la mente, l’anima.

Ci sono madri che negano ai padri questo diritto. Negandogli così di vivere.

Ci sono padri che passano notti e settimane insonni; che subiscono: alienazioni genitoriali, telefonate interrotte con il figlio, figli manipolati, menzogne inculcate nel figlio e parole infamanti; assistono ad: accordi violati, aggressioni al patrimonio; vivono improvvisi sospetti imprevisti del figlio. Padri che vivono il figlio come un ostaggio, vile merce di scambio, corpo contundente, strumento di vendetta; arma non convenzionale. Ci sono padri che non vivono più serenamente, che non lavorano più serenamente, che non gioiscono più, che non riescono più ad immaginare il proprio futuro. Ci sono padri che si impoveriscono, aggrediti patrimonialmente. Che finiscono a fare la coda dai padri gesuiti o dormono in auto. Che hanno sconvolgimenti esistenziali non più riparabili, destinati a restare come inchiostro d’odio su candida seta. Ci sono padri negati.

Uno dei maggiori drammi della società moderna, nella quale una coppia su due è destinata a separarsi, riguarda i padri che si “separano”, ai quali si oppongono le madri con “violenza” negando loro l’esercizio della condivisione genitoriale nella crescita del figlio. La letteratura spiega che in una “separazione” (in un matrimonio o in una convivenza more uxorio) le donne tendono spesso a usare il figlio come arma e i padri invece strumentalizzano il mantenimento.

Il legislatore è intervenuto con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 (separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), capovolgendo il sistema allora vigente, in base al quale i figli venivano affidati a uno dei genitori secondo il prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi.

Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità (invalso negli ordinamenti europei e presente nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, con cui si riconosce il preminente e superiore interesse del bambino, da attuarsi in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico), riconoscendo a entrambi i genitori il diritto di essere realmente tali verso il bimbo e il contestuale diritto del bimbo di essere cresciuto da entrambi.

Con la legge n. 54/06 sono state apportate modifiche al codice di procedura civile e, in caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola a entrambi i genitori, ed eccezionalmente solo a uno quando in tal senso spinga l’interesse del minore e l’affidamento condiviso ne determini una situazione di pregiudizio. Il principio è fondamentale ma in una situazione conflittuale è difficile metterlo in pratica, soprattutto se la forbice tra i genitori (educazione, residenze, abitudini) si allarga. Diventa dunque essenziale il ruolo del giudice e degli avvocati che assistono le parti.

Occorre infatti che la legge venga applicata con equilibrio, saggezza e responsabilità, dai giudici minorili e che gli avvocati che assistono i genitori in tale delicato conflitto siano innanzitutto competenti, esperti e responsabili. Ho invece conosciuto tanti cialtroni che danneggiano le parti e soprattutto l’interesse dei minori arrecando danni irreparabili. Tali incompetenti andrebbero sanzionati con la radiazione o l’espulsione.

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) esercita nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore e ha giurisdizione penale, civile e amministrativa. E’ organo specializzato della giustizia, composto da quattro giudici (due togati e due onorari).  In Italia ci sono 29 tribunali minorili, con 782 magistrati, dei quali circa 600 sono onorari. La selezione dei giudici andrebbe fatta col massimo rigore possibile poiché gestiscono situazioni di straordinaria importanza.

La competenza in materia civile non è esclusiva (concorrente con il tribunale ordinario e e il giudice tutelare) ma di assoluto rilievo, decidendo anche in tal senso: interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o affatto ai doveri verso i figli (art. 147 cod. civ.); può limitare l’esercizio della potestà genitoriale, attivando l’intervento dei servizi socio-sanitari (art. 333 cod. civ.); può allontanare il minore dalla casa familiare (artt. 330, 333 e 336 cod. civ.); può dichiarare i genitori decaduti dalla potestà sui figli (art. 330 cod. civ.); può dichiarare lo stato di adottabilità del minore; regola l’affidamento dei figli di genitori non sposati, che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione di conflitto rispetto all’esercizio della potestà genitoriale (art. 317 bis cod. civ.).

Ricordiamoci dunque che dove c’è un padre negato, c’è sempre un bambino negato.

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