L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) afferma che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo. Il lavoratore, dunque, che ritenga di essere stato licenziato senza una giusta causa o un giustificato motivo, può ricorrere al giudice. Se in sede giudiziaria viene accertata l’assenza di questi due requisiti, il giudice emette una sentenza con la quale può obbligare il datore di lavoro a riassumere il lavoratore licenziato. In alternativa, il dipendente può accettare un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultimo stipendio, o un’indennità crescente con l’anzianità di servizio. Lo Statuto dei Lavoratori si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti. Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere tra la riassunzione del dipendente o il versamento di un risarcimento.

da Il Fatto Quotidiano del 21 dicembre 2011

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l’articolo 18 non produce benefici

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