A furia di sfidare astutamente il Pdl a ripescare la legge Mastella, il Pd è stato accontentato. Anche perché in questo momento Berlusconi e i suoi compari hanno più urgenza di vietare la pubblicazione delle intercettazioni (per esempio, quelle ancora segretate dell’inchiesta escort di Bari, che Tarantini con Lavitola definisce “devastanti”) che la loro effettuazione da parte della magistratura. E, in materia di bavaglio alla stampa, la legge Mastella era molto peggio della Alfano.

Il ddl Alfano, è vero, proibisce di citare anche nel contenuto le intercettazioni, anche se non più coperte da segreto; aumenta a dismisura le pene ai giornalisti e agli editori che violino il divieto di pubblicazione degli atti non più pubblicabili; e impone agli editori di interferire nella fattura dei giornali e dei programmi televisivi per sollevarsi, in base alla legge 231 sulla responsabilità giuridica delle imprese, da pesantissime multe. Ma almeno consente che gli altri atti d’indagine diversi dalle intercettazioni (verbali di interrogatorio, avvisi di garanzia, mandati di cattura ecc.) vengano riassunti per sommi capi. Invece la legge Mastella proibiva anche di riassumere o accennare al contenuto non solo delle intercettazioni, ma anche di tutti gli altri atti. Il ddl Mastella, varato dal governo Prodi, fu approvato dalla Camera il 17 aprile 2007 da tutti i partiti, con 447 Sì, nessun No e 9 fra astenuti e non partecipanti al voto (i Ds Giulietti, Grillini e Nicchi, il rifondatore comunista Cannavò, i Dl Zaccaria e Carra, i Verdi De Zulueta e Poletti, l’ex Ds Caldarola). Se non divenne legge dello Stato, risparmiando tanti guai a B., fu solo perché la scorsa legislatura si chiuse dopo soli due anni, prima che la legge passasse anche al Senato.

1) La legge Mastella vieta non solo di pubblicare il “testo” e il “riassunto” degli atti giudiziari e delle intercettazioni (compresi quelli noti all’indagato e dunque non più segreti), ma anche il loro “contenuto”. Resta da capire la differenza fra “riassunto” e “contenuto”, ma il risultato è chiaro: non si potrà più scrivere nulla fino all’inizio del processo e, quanto al fascicolo del pm, fino alla sentenza d’appello. Visti i tempi medi della giustizia, anni e anni di assoluto black-out informativo. Per i giornalisti è una micidiale manovra a tenaglia.

2) Da un lato le multe per il cronista che infrange il divieto di pubblicazione, ora molto blande (da 51 a 258 euro, con possibilità di oblazione a 130 euro che estingue il processo), diventano pesantissime: da un minimo di 10 mila a 100 mila euro (e oblazione a 50 mila); o, in alternativa, la reclusione fino a trenta giorni (inalterata rispetto alla legislazione precedente).

3) Dall’altro si allarga a dismisura il novero degli atti non più pubblicabili. Anzitutto “è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”. La notizia è vera e non è segreta, ma è comunque vietato pubblicarla: i giornalisti la conoscono, ma non possono più raccontarla ai cittadini. A meno che non vogliano rovinarsi sborsando decine di migliaia di euro.

4) È pure vietata la pubblicazione, anche soltanto del contenuto, “della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico e telematico, anche se non più coperti da segreto”. In pratica le intercettazioni – che hanno il pregio di fotografare in diretta un comportamento illecito, o immorale, o scorretto – non potranno mai più finire sulle pagine di un giornale o in tv o su Internet. Neppure se pubbliche.

5) Bontà loro, Mastella e la Camera consentivano di raccontare che Tizio è stato arrestato e perché (anche per evitare strani fenomeni di desaparecidos). Si potranno ancora riferire, ma solo nel contenuto e non nel testo, le misure cautelari, “fatta eccezione per le parti che riproducono intercettazioni”.

6) Se poi l’indagine viene archiviata, tutto resta top secret in eterno, anche se gli atti contengono informazioni rilevanti – politicamente, deontologicamente, moralmente – su personaggi pubblici. Se invece l’inchiesta approda al rinvio a giudizio, il processo è pubblico. Ma fino a un certo punto: “Non possono essere pubblicati gli atti del fascicolo del pm, se non dopo la sentenza d’appello”.

7) La legge Mastella impone poi di rimuovere dagli atti che vengono notificati agli indagati tutti gli elementi e i nomi relativi a persone coinvolte nel caso, ma non indagate. Come se tutto ciò che non è penalmente rilevante fosse politicamente, moralmente, deontologicamente da buttare. E poi, fra gli atti impubblicabili, ci sono anche le indagini difensive, nell’interesse dell’indagato. Sottrarre per anni questo materiale all’opinione pubblica significa impedirle di esercitare il doveroso controllo anche sull’attività della magistratura. Se la Giustizia è amministrata “in nome del popolo italiano”, possibile che il popolo italiano non debba sapere nulla?

“Nemmeno il fascismo – commentò il compianto avvocato Oreste Flamminii Minuto – aveva osato tanto contro la libertà di stampa quanto ha osato il Parlamento col ddl Mastella”. L’ha scoperto anche Berlusconi: tant’è che l’ha subito fatto proprio.

da Il Fatto Quotidiano del 29 settembre 2011

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