La Regione siciliana ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per impugnare il decreto sul federalismo fiscale municipale ritenendo gli articoli 2 e 14 lesivi delle prerogative statutarie regionali e in particolare dell’autonomia finanziaria sancita dagli articoli 36 e 37 dello statuto autonomistico siciliano. L’articolo 2 riscrive la distribuzione dei tributi (in larga parte immobiliari) tra Stato ed enti territoriali; l’articolo 14 precisa l’ambito di applicazione del nuovo fisco dei sindaci e le modalità per introdurlo anche nelle Regioni a Statuto speciale.

Sul medesimo decreto la Regione siciliana aveva già negato l’intesa in sede di conferenza Stato-Regioni. Il contenzioso era stato aperto già da tempo dalla Regione siciliana, ma era stato mantenuto sul piano esclusivamente politico. Poi è arrivata la deliberazione della giunta del 13 maggio. Il ricorso fa riferimento innanzitutto alla sentenza della Corte Costituzionale n.20l/2010 che si è già espressa sulla questione di legittimità di alcuni articoli della stessa legge 42 proprio su istanza della Regione Siciliana.

Nella circostanza la Suprema Corte aveva stabilito che “gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27”. Nel merito delle questioni, il ricorso evidenzia che in forza del decreto sul federalismo municipale e in particolare delle norme impugnate viene in buona sostanza importato in ambito siciliano il nuovo sistema di finanziamento stabilito per gli enti locali che si trovano nelle regioni a statuto ordinario. In tal modo si ledono le prerogative statutariamente riconosciute alla Regione siciliana dalle norme sia in materia finanziaria sia sotto il profilo costituzionale. L’applicazione di queste norme anche alla Sicilia provocherebbe la sottrazione di risorse proprie della Regione, (quantificabili in circa 700 milioni di euro) e un notevole squilibrio finanziario che potrebbero pregiudicare la possibilità di esercitare le funzioni per carenza di risorse finanziarie.

Il ricorso si conclude evidenziando che anche un eventuale maggior introito per le finanze regionali derivante dalle nuove norme sul federalismo municipale non sono ad oggi stimabili nel loro complesso anche perche’ la scelta di optare per i nuovi tipi di tassazione previsti e’ riservata al contribuente.

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