Riunione non autorizzata: questa la denuncia piovuta sul capo di alcuni genitori e di un’insegnante Rsu della scuola “Iqbal Masih” di Roma, appartenenti all’ormai storico coordinamento “Non rubateci il futuro”. Di quale colpa si sono macchiati? Semplicemente hanno avuto l’impudenza di andare a segnalare, il 25 marzo scorso, – durante un giorno di apertura al pubblico dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio – che l’attuale dirigente scolastica del 126° circolo didattico assegna incarichi di supplenza alla scuola dell’infanzia di solo 3,5 ore – anziché le necessarie 5 ore – durante il momento del pranzo. I provvedimenti della dirigente, in sostanza, violano le previsioni del Pof relative al fatto che, anche in mancanza dell’insegnante titolare, mentre i bambini mangiano debbano essere previste delle compresenze, trattandosi di un momento di gestione particolarmente complicata di bambini molto piccoli. Nonostante le assicurazioni del funzionario dell’Usr di interloquire con la dirigente, invece che una ragionevole mediazione rispetto ad un ragionevole problema sollevato da chi ne ha diritto e facoltà, agli interessati l’11 maggio è stata notificata, per l’appunto, la denuncia di “riunione non autorizzata”.

Questo è l’ “ascolto” (parola di cui Gelmini, nei suoi deliri autoreferenziali, si serve); queste l’esigibilità dei diritti di cittadini, lavoratori, alunni; questa è la visione democratica di chi, conquistata una postazione di poterucolo, esercita con autoritarismo e intimidazione una funzione che – teoricamente – dovrebbe essere al servizio dei cittadini. In un Paese in cui si violano impunemente norme di tutti i tipi (nel nostro settore pensiamo alle sentenze sui precari, sulle circolari sugli organici, sulla legittimità delle procedure che hanno determinato la “riforma”) un manipolo di cittadini aventi diritto, che civilmente fanno riferimento ad un ufficio dell’amministrazione avente dovere, viene denunciato servendosi nientemeno che del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e R.D: 6 maggio 1940, n.635) che all’art. 18 recita: “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata”.

Potrebbe quasi suscitare il sorriso. A me fa rabbia. Unità di intenti e solidarietà di principi e azioni sono l’unico baluardo – per chi creda nella difesa della scuola pubblica e della sua qualità – contro il sonno della ragione e la mancanza della certezza del diritto.

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