L’articolo tre del decreto legge Sviluppo: istituisce il diritto di superficie concesso ai privati per 90 anni sul demanio marittimo.

Beni demaniali: I beni demaniali sono inalienabili e imprescrittibili (non possono cioè essere oggetto di compravendita, e non sono soggetti ad usucapione). Si distinguono a loro volta in demanio necessario , costituito da quei beni che possono appartenere solo allo Stato, in quanto idonei al soddisfacimento diretto di un bisogno pubblico (comprende il demanio marittimo, cioè spiagge, porti, lido del mare, ecc., il demanio idrico, cioè fiumi, torrenti, laghi, ecc., e il demanio militare, cioè le opere destinate alla difesa nazionale); e in demanio accidentale, formato da beni capaci di soddisfare interessi pubblici e interessi privati, ma che diventano demaniali se appartengono allo Stato o ad enti pubblici (strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, musei, pinacoteche, archivi, biblioteche).

Demanio marittimo: comprende a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’ anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Lido: è quella porzione di litorale che si trova ad immediato contatto con il mare e che si estende fin dove arrivano le massime mareggiate invernali, con esclusione dei momenti di tempesta. Nella nozione di lido rientrano anche le scogliere, gli scogli, i massi scogliosi, le dighe naturali, i promontori e le punte, in quanto si presentano in aderenza con il mare.

Spiaggia: è costituita dalla zona che dal margine interno del lido si estende verso terra. Essendo una zona soggetta a modificazione, in quanto si può restringere a causa dell’azione delle forze erosive del mare oppure può ampliarsi qualora le acque si ritirino, in essa vige il principio secondo il quale il mutamento dello stato dei luoghi è idoneo a mutarne il regime giuridico, senza che occorra un apposito provvedimento amministrativo.

Arenili: sono tratti di terraferma ‘relitti’ del naturale ritirarsi delle acque che pur avendo perso un’immediata idoneità ai pubblici usi del mare ne conservano la potenzialità. Essi hanno natura demaniale marittima fino a quando non intervenga un decreto di sdemanializzazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello per le Finanze, su proposta del Capo del Compartimento marittimo, come previsto dall’art. 35 c.n..

di Emilio Casalini

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